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172324
IDG880700076
88.07.00076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Ambrosio Massimo
Sull' applicabilita' dell' art. 1526 c.c. al fallimento dell' utilizzatore nel contratto di leasing
nota a App. Roma 24 giugno 1986
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 902-909
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D31332
Il contratto di leasing e' un contratto atipico ed occorre applicare per analogia le norme che assicurino adeguata tutela ai contraenti. In caso di fallimento dell' utilizzatore il bene andra' restituito al concedente il quale avra' diritto di ritenzione delle rate riscosse e potra' pure insinuarsi nella massa fallimentare per i canoni rimasti insoluti. Sennonche', se l' importo di tali rate gia' riscosse sia sproporzionato alla diminuzione di valore del bene rimasto in proprieta' del concedente, ben puo' applicarsi l' art. 1526 c.c. che, essendo preordinato ad un istituto assai simile al contratto di leasing, puo' essere utilizzato per introdurre un equo contemperamento alla differenza tra tutto il riscosso e l' effettiva entita' del danno subito.
art. 1526 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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