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| IDG880700078 | |
| 88.07.00078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Manera Giovanni
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| Condizioni di applicabilita' della revoca dello stato di adottabilita
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| nota a Trib. Min. Trieste 23 aprile 1986
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 916-924
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30140; D4413
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| Nota sostanzialmente adesiva (con riserva su qualche punto di
secondaria importanza) a Trib. min. Trieste 23 aprile 1986, che ha
esattamente affermato che la revoca dello stato di adottabilita' (ex.
art. 21 l. 184/83) ha natura eccezionale ed e' applicabile solo per
fatti nuovi sopravvenuti dopo che il decreto di adottabilita' sia
divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine stabilito.
In particolare l' A. condivide la tesi, sostenuta con convincenti
argomentazioni dall' annotata sentenza in adesione ad un orientamento
dottrinario e giurisprudenziale dominante sotto l' impero della
vecchia legge ed assolutamente prevalente nel vigore della nuova,
secondo la quale la revoca ex art. 21 cit. legge, dato il suo
carattere eccezionale, e' ammessa solo quando il decreto di
adottabilita' sia divenuto definitivo per mancata impugnazione nel
termine e non pure quando l' adottabilita' sia stata confermata con
sentenza a seguito del giudizio di opposizione o con sentenza di
secondo grado (come nella specie), perche' in questa seconda ipotesi
(adottabilita' confermata con sentenza irrevocabile) all'
esperibilita' della revoca osta il principio generale della
intangibilita' della cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.).
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| art. 21 l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 395 c.p.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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