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172326
IDG880700078
88.07.00078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Condizioni di applicabilita' della revoca dello stato di adottabilita
nota a Trib. Min. Trieste 23 aprile 1986
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 916-924
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140; D4413
Nota sostanzialmente adesiva (con riserva su qualche punto di secondaria importanza) a Trib. min. Trieste 23 aprile 1986, che ha esattamente affermato che la revoca dello stato di adottabilita' (ex. art. 21 l. 184/83) ha natura eccezionale ed e' applicabile solo per fatti nuovi sopravvenuti dopo che il decreto di adottabilita' sia divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine stabilito. In particolare l' A. condivide la tesi, sostenuta con convincenti argomentazioni dall' annotata sentenza in adesione ad un orientamento dottrinario e giurisprudenziale dominante sotto l' impero della vecchia legge ed assolutamente prevalente nel vigore della nuova, secondo la quale la revoca ex art. 21 cit. legge, dato il suo carattere eccezionale, e' ammessa solo quando il decreto di adottabilita' sia divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine e non pure quando l' adottabilita' sia stata confermata con sentenza a seguito del giudizio di opposizione o con sentenza di secondo grado (come nella specie), perche' in questa seconda ipotesi (adottabilita' confermata con sentenza irrevocabile) all' esperibilita' della revoca osta il principio generale della intangibilita' della cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.).
art. 21 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 395 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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