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172335
IDG880700087
88.07.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benini Stefano
Cooperative agricole e inquinamento idrico
nota a Pret. Castellammare del Golfo 25 novembre 1985
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 984-989
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539; D31230; D91245
La giurisprudenza di merito, in qualche modo condizionata dall' orientamento della Suprema Corte (Cass. 12 gennaio 1982, Sabelli), continua ad affrontare la questione di applicabilita' della normativa antinquinamento idrico alle imprese agricole con il persistente richiamo al combinato disposto degli artt. 1 quater l. n. 690 del 1976 e 2135 c.c., riconoscendo una pluralita' di nozioni di impresa agricola a seconda dei diversi fini perseguiti dalla legislazione speciale. La sentenza annotata assume che una cooperativa (cantina sociale), pur assimilabile all' impresa agricola agli effetti, ad es., della normativa previdenziale, riceve il piu' severo trattamento dell' insediamento produttivo agli effetti della legge Merli. Secondo l' A. s' impone, realisticamente, la presa di coscienza del superamento dell' art. 1 quater con i criteri della delibera interministeriale richiamati dall' art. 17 l.n. 650 del 1979, pur con i problemi (superabili) di legittimita' costituzionale che tale procedimento comporta: il che permette fra l' altro di eliminare l' eccessiva discrezionalita' del giudice nella valutazione delle caratteristiche dell' impresa agricola. Alla luce della delibera interministeriale le cantine vinicole ed i frantoi oleari sono considerati per definizione insediamenti produttivi.
art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 1 quater l. 8 ottobre 1976, n. 690 art. 17 l. 24 dicembre 1979, n. 650 art. 2135 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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