| L' A. muove dalla considerazione che lo scenario internazionale degli
anni Ottanta registra significativi progressi in direzione di un
ordinamento dei consumi di massa al razionale punto di equilibrio tra
dinamica del sistema imprenditoriale e garanzie di tutela del
consumatore, mentre invece (anche se molto e' mutato dagli anni
Sessanta a oggi) nel caso italiano le garanzie di tutela del
consumatore continuano a essere gravemente limitate. E l' A. indica
come emblematico il fenomeno del credito al consumo, fenomeno ormai
molto rilevante anche alla scala macroeconomica, che involge
complessi interrogativi di politica del diritto, nel caso italiano
ancora lontani dalla necessaria considerazione, mancando comunque una
normativa di protezione dei consumatori-mutuatario, che altrove
invece esiste da lungo tempo. In modo particolare, l' A. segnala le
esperienze degli ambienti di common law, gia' nel corso degli anni
Sessanta movimentati da tutta una serie di iniziative intese a
prefigurare la necessaria disciplina dei contratti di credito al
consumo, che in apertura degli anni Settanta diventa organico
progetto di intervento legislativo con il Report of the Commission on
Consumer Credit. Dalle raccomandazioni di questo report muove il
legislatore inglese che con il Consumer Credit Act. 1974, assicura
all' intera materia una organica disciplina, che secondo l' A. e'
particolarmente significativa per la parte dove si stabilisce il
regime delle responsabilita' dell' istituto di credito verso il
mutuatario-consumatore. L' A. osserva che particolarmente
significativa e' anche l' evoluzione del diritto nord-americano, dove
le norme dei Consumer Protection Act, 1968 e del Truth in Lending
Act, 1969 risultano integrate dalle norme del Consumer Credit Code in
modo cosi' organico da fare dei fenomeni di credito al consumo l'
oggetto di un autentico ordinamento di settore. E l' A. precisa in
che senso al centro di questo sistema di norme sono invariabilmente
il tema del diritto dei consumatori-mutuatario a una seria
informazione sul contenuto economico e la regolazione negoziale dell'
operazione creditizia, i possibili strumenti di reazione alla
ricorrente unfairness delle condizioni generali di contratto, lo
spazio assicurato a incisive forme di intervento giudiziale a difesa
dei consumer interests, secondo una strategia di politica del diritto
che l' A. riscontra anche nelle norme della legislazione francese di
disciplina del credit a la consommation. Lo scenario complessivo di
queste esperienze secondo l' A. offre numerose indicazioni utili per
un intervento legislativo che anche nel caso italiano e' ormai da
considerarsi urgente. E a opinione dell' A. un intervento legislativo
davvero razionale deve impiegare un complesso repertorio di
strumenti, che soltanto in parte sono offerti dalle possibili forme
di controllo giurisdizionale dei contenuti e della economia dei
contratti di credito al consumo. A suo avviso occorre infatti
attivare anche altro genere di strumenti, che consentano di operare
efficacemente in prevenzione delle prassi di mercato che
costituiscano grave abuso in danno dei consumatori che ricorrono a
operazioni di credito al consumo, al tempo stesso occorrendo
progettare normative di governo complessivo di questo comparto del
mercato, realmente capaci di amministrare il fenomeno del credito al
consumo nella sua grandezza macroeconomica.
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