| L' A. precisato anzitutto il concetto di trattamento
medico-chirurgico che accoglie nella accezione piu' lata ripropone le
varie interpretazioni circa il fondamento della sua liceita',
illustrandole brevemente. Osserva, di poi, come, qualsiasi fondamento
si ponga a base del trattamento medesimo, si ritenga unanimamente che
presupposto necessario, di ordinario imprescindibile, ne sia il
consenso del paziente, pur rilevando che quest' ultimo non puo'
essere identificato con la scriminante di cui all' art. 50 c.p. - la
quale sarebbe insufficiente a "coprire tutti i possibili esiti dell'
attivita' medica ed in particolare di quella chirurgica" - ma
afferisce piuttosto alla liberta' morale del soggetto ed alla sua
autodeterminazione. Esaminati, quindi, i requisiti di validita' del
consenso, l' A. affronta il problema della possibilita' di eseguire
il trattamento prescindendo dal consenso del paziente nei casi in cui
questi non sia in grado di prestarlo validamente e non ci sia nessuno
a prestarlo in sua vece, giungendo a conclusione positiva purche'
ricorra una situazione avente le connotazioni dello stato di
necessita' (art. 54 c.p.). Infine l' A. esamina il problema della
esistenza di un vero e proprio dovere giuridico del medico di
intervento di fronte al dissenso del paziente, concludendo che esso
sussista ogni volta in cui l' omissione dell' intervento possa
determinare un danno, o un pericolo di danno, per la salute del
paziente stesso: richiama l' A., da una parte, i principi
fondamentali dell' ordinamento, incentrati sulla funzione sociale
dell' individuo (art. 5 c.c., art. 2 Cost., art. 32 Cost.), al quale
non e' consentito di disporre di se' sino al punto di compromettere i
suoi doveri di solidarieta' sociale, sicche' il bene della sua salute
deve essere tutelato anche oltre e contro la sua volonta' (ed egli
non e' titolare d' un diritto a morire) e, dall' altro, il dovere
giuridico di intervento che fa capo al medico non solo in forza della
legge professionale o della consuetudine ma della stessa norma del
codice penale (art. 593 comma 2).
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