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172341
IDG880700093
88.07.00093 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iadecola Gianfranco
La rilevanza del consenso del paziente nel trattamento medico-chirurgico
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1048-1057
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50160; D50162; D50165; D969105; D51859; D300080
L' A. precisato anzitutto il concetto di trattamento medico-chirurgico che accoglie nella accezione piu' lata ripropone le varie interpretazioni circa il fondamento della sua liceita', illustrandole brevemente. Osserva, di poi, come, qualsiasi fondamento si ponga a base del trattamento medesimo, si ritenga unanimamente che presupposto necessario, di ordinario imprescindibile, ne sia il consenso del paziente, pur rilevando che quest' ultimo non puo' essere identificato con la scriminante di cui all' art. 50 c.p. - la quale sarebbe insufficiente a "coprire tutti i possibili esiti dell' attivita' medica ed in particolare di quella chirurgica" - ma afferisce piuttosto alla liberta' morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione. Esaminati, quindi, i requisiti di validita' del consenso, l' A. affronta il problema della possibilita' di eseguire il trattamento prescindendo dal consenso del paziente nei casi in cui questi non sia in grado di prestarlo validamente e non ci sia nessuno a prestarlo in sua vece, giungendo a conclusione positiva purche' ricorra una situazione avente le connotazioni dello stato di necessita' (art. 54 c.p.). Infine l' A. esamina il problema della esistenza di un vero e proprio dovere giuridico del medico di intervento di fronte al dissenso del paziente, concludendo che esso sussista ogni volta in cui l' omissione dell' intervento possa determinare un danno, o un pericolo di danno, per la salute del paziente stesso: richiama l' A., da una parte, i principi fondamentali dell' ordinamento, incentrati sulla funzione sociale dell' individuo (art. 5 c.c., art. 2 Cost., art. 32 Cost.), al quale non e' consentito di disporre di se' sino al punto di compromettere i suoi doveri di solidarieta' sociale, sicche' il bene della sua salute deve essere tutelato anche oltre e contro la sua volonta' (ed egli non e' titolare d' un diritto a morire) e, dall' altro, il dovere giuridico di intervento che fa capo al medico non solo in forza della legge professionale o della consuetudine ma della stessa norma del codice penale (art. 593 comma 2).
art. 2 Cost. art. 13 Cost. art. 32 comma 2 Cost. art. 40 comma 1 c.p. art. 50 c.p. art. 51 c.p. art. 54 c.p. art. 85 c.p. art. 593 comma 2 c.p. art. 5 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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