| Il tema dell' efficacia temporale dell' ordinanza di sospensione dei
lavori edilizi involge la soluzione del problema della natura dell'
ordine stesso. Cioe', se si tratta di un provvedimento cautelare
autonomo oppure di un atto del procedimento repressivo degli abusi.
Secondo l' A., che premette una analisi di diritto comparato tra la
disciplina precedente alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante
norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico-edilizia,
recupero e sanatoria delle opere abusive, e quella recata da quest'
ultima, l' ordinanza di sospensione dei lavori edilizi ha natura di
provvedimento cautelare del procedimento repressivo degli abusi. In
conseguenza, tanto la detta ordinanza quanto i provvedimenti
definitivi sono atti vincolati, per il sindaco, sia nell' "an" che
nel loro contenuto specifico, integrando l' indebito ritardo o l'
omesso adempimento il reato di omissione di atti di ufficio di cui
allo art. 328, c.p.. Il dovere tassativo imposto all' autorita'
comunale sta a significare, da un lato, che l' adozione dell'
ordinanza di sospensione e dei provvedimenti sanzionatori non e'
rimessa alla sua valutazione discrezionale e, dall' altro, che l'
ordinanza anzidetta costituisce un presupposto degli ulteriori
provvedimenti. In tutti i casi di inosservanza delle norme
urbanistico-edilizie e delle prescrizioni e modalita' fissate nella
concessione o autorizzazione, escluse le ipotesi di cui al comma
secondo dell' art. 4 della stessa legge, l' ordinanza di sospensione
produce effetti fino all' adozione dei pur obbligatori provvedimenti
definitivi, da adottarsi dallo stesso sindaco entro quarantacinque
giorni o dal presidente della giunta regionale, in via surrogatoria,
entro i trenta giorni successivi. L' ordinanza di sospensione e' un
atto concatenato con i provvedimenti definitivi, tra i quali e' da
includere anche la sua revoca.
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