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172343
IDG880700095
88.07.00095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caccin Riccardo
Efficacia temporale dell' ordinanza di sospensione dei lavori edilizi
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1072-1078
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18227; D540; D51114
Il tema dell' efficacia temporale dell' ordinanza di sospensione dei lavori edilizi involge la soluzione del problema della natura dell' ordine stesso. Cioe', se si tratta di un provvedimento cautelare autonomo oppure di un atto del procedimento repressivo degli abusi. Secondo l' A., che premette una analisi di diritto comparato tra la disciplina precedente alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive, e quella recata da quest' ultima, l' ordinanza di sospensione dei lavori edilizi ha natura di provvedimento cautelare del procedimento repressivo degli abusi. In conseguenza, tanto la detta ordinanza quanto i provvedimenti definitivi sono atti vincolati, per il sindaco, sia nell' "an" che nel loro contenuto specifico, integrando l' indebito ritardo o l' omesso adempimento il reato di omissione di atti di ufficio di cui allo art. 328, c.p.. Il dovere tassativo imposto all' autorita' comunale sta a significare, da un lato, che l' adozione dell' ordinanza di sospensione e dei provvedimenti sanzionatori non e' rimessa alla sua valutazione discrezionale e, dall' altro, che l' ordinanza anzidetta costituisce un presupposto degli ulteriori provvedimenti. In tutti i casi di inosservanza delle norme urbanistico-edilizie e delle prescrizioni e modalita' fissate nella concessione o autorizzazione, escluse le ipotesi di cui al comma secondo dell' art. 4 della stessa legge, l' ordinanza di sospensione produce effetti fino all' adozione dei pur obbligatori provvedimenti definitivi, da adottarsi dallo stesso sindaco entro quarantacinque giorni o dal presidente della giunta regionale, in via surrogatoria, entro i trenta giorni successivi. L' ordinanza di sospensione e' un atto concatenato con i provvedimenti definitivi, tra i quali e' da includere anche la sua revoca.
art. 32 comma 2 l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 15 comma 2 l. 28 gennaio 1977, n. 10 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 328 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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