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172344
IDG880700096
88.07.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Evangelista Vincenzo
Profili penalistici della tutela dell' ittiofauna
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1079-1087
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D534; D91100
E' rilevata pluralita' di leggi e frammentarieta' delle norme generanti problemi interpretativi; ciononostante e' possibile individuare il fondamento (preservare le risorse biologiche marine) e l' oggetto della tutela penale (interesse dello Stato a tale preservazione) della legislazione esistente. L' art. 15 l. n. 983/65 appare fondamentale. Prevede il delitto di danneggiamento delle risorse biologiche marine. La condotta consiste nell' uso di sostanze atte a intorpidire, stordire, uccidere pesci e altri organismi. L' espressione "atte a" indica l' idoneita' oggettiva e l' efficienza quantitativa della sostanza a produrre l' evento, che rileva allorche' si verifica nel mare territoriale. E' respinta la tesi che ritiene l' assenza dell' autorizzazione allo scarico elemento materiale del delitto; si osserva che l' atto non e' richiesto dalla norma incriminatrice; che la disapplicazione dell' atto complicherebbe l' interpretazione della norma. Nelle contravvenzioni previste, l' assenza della autorizzazione ne e' elemento costitutivo. La legge n. 319/76 (artt. 21, 22, 23) concretizza una protezione indiretta dell' ittiofauna, vietando l' immissione di sostanze inquinanti nelle acque marine, anche attraverso scarichi in acque interne. La legittimita' degli scarichi dipende dalla esistenza dell' autorizzazione dell' ente preposto. Essa e' presupposto di liceita' della condotta. Questa si qualifica criminosa se manca l' atto. La legge n. 979/82 si ritiene punire i versamenti provenienti dalle navi, capaci di inquinare il mare. Cio' interpretando l' espressione "immissioni" indicativa dei versamenti sporadici; in acque territoriali il divieto riguarda le navi di qualunque nazionalita'. Quelle italiane sono obbligate anche fuori delle stesse, perche' sottoposte alla legge italiana.
art. 15 l. 14 luglio 1965, n. 983 art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 22 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 23 l. 10 maggio 1976, n. 319 l. 31 dicembre 1982, n. 979 d.l. 25 novembre 1985, n. 667
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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