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| IDG880700096 | |
| 88.07.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Evangelista Vincenzo
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| Profili penalistici della tutela dell' ittiofauna
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1079-1087
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D534; D91100
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| E' rilevata pluralita' di leggi e frammentarieta' delle norme
generanti problemi interpretativi; ciononostante e' possibile
individuare il fondamento (preservare le risorse biologiche marine) e
l' oggetto della tutela penale (interesse dello Stato a tale
preservazione) della legislazione esistente. L' art. 15 l. n. 983/65
appare fondamentale. Prevede il delitto di danneggiamento delle
risorse biologiche marine. La condotta consiste nell' uso di sostanze
atte a intorpidire, stordire, uccidere pesci e altri organismi. L'
espressione "atte a" indica l' idoneita' oggettiva e l' efficienza
quantitativa della sostanza a produrre l' evento, che rileva
allorche' si verifica nel mare territoriale. E' respinta la tesi che
ritiene l' assenza dell' autorizzazione allo scarico elemento
materiale del delitto; si osserva che l' atto non e' richiesto dalla
norma incriminatrice; che la disapplicazione dell' atto
complicherebbe l' interpretazione della norma. Nelle contravvenzioni
previste, l' assenza della autorizzazione ne e' elemento costitutivo.
La legge n. 319/76 (artt. 21, 22, 23) concretizza una protezione
indiretta dell' ittiofauna, vietando l' immissione di sostanze
inquinanti nelle acque marine, anche attraverso scarichi in acque
interne. La legittimita' degli scarichi dipende dalla esistenza dell'
autorizzazione dell' ente preposto. Essa e' presupposto di liceita'
della condotta. Questa si qualifica criminosa se manca l' atto. La
legge n. 979/82 si ritiene punire i versamenti provenienti dalle
navi, capaci di inquinare il mare. Cio' interpretando l' espressione
"immissioni" indicativa dei versamenti sporadici; in acque
territoriali il divieto riguarda le navi di qualunque nazionalita'.
Quelle italiane sono obbligate anche fuori delle stesse, perche'
sottoposte alla legge italiana.
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| art. 15 l. 14 luglio 1965, n. 983
art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 22 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 23 l. 10 maggio 1976, n. 319
l. 31 dicembre 1982, n. 979
d.l. 25 novembre 1985, n. 667
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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