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| IDG880700104 | |
| 88.07.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ciauri Alessandra
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| Tutela del diritto alla salute con provvedimento d' urgenza nei
confronti della p.a.
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| nota a ord. Pret. Torino 3 dicembre 1986
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 6, pt. 1, pag. 1178-1186
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0411; D44022
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| Su ricorso di alcuni cittadini di Torino che chiedevano la chiusura
del centro storico della citta' per un determinato periodo dell' anno
al fine di tutelare la salute pubblica, gravemente compromessa dall'
elevato tasso di inquinamento causato dalle sostanze tossiche immesse
nell' atmosfera dagli scarichi degli autoveicoli, il Pretore di
Torino dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, escludendo che
l' autorita' giudiziaria ordinaria sia legittimata ad emettere un
tale provvedimento in presenza di una normativa giuridica che affida
alle autorita' amministrative la regolamentazione viaria e l'
adozione di appositi piani di risanamento per combattere l'
inquinamento atmosferico. Il Pretore ha inoltre respinto l'
affermazione dei ricorrenti, secondo cui l' inazione del Comune di
fronte ad un incombente pericolo per la salute dei cittadini si
configurerebbe alla stregua di un comportamento senza potere ed ha
affermato che, comunque, il divieto sancito all' art. 4, l. 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, che vieta l' imposizione all' autorita'
amministrativa di un "facere", si applica anche quando la P.A. abbia
agito in carenza assoluta di potere. Ad avviso di chi scrive si
ritiene invece pienamente legittimo l' intervento dell' autorita'
giudiziaria quando, da parte della P.A., vi sia carenza di potere,
configurata non solo come impossibilita' assoluta di adottare un
provvedimento, ma anche come comportamento omissivo della stessa
autorita' amministrativa; si ritiene pertanto ammissibile l'
emanazione di un provvedimento d' urgenza ex art. 700 c.p.c. quando
vi sia pregiudizio irreparabile alla salute, stante che tale diritto
fondamentale dell' individuo e' tutelabile esclusivamente innanzi al
giudice ordinario, pur se oggetto dell' azione amministrativa.
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| art. 32 Cost.
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
art. 700 c.p.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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