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172352
IDG880700104
88.07.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciauri Alessandra
Tutela del diritto alla salute con provvedimento d' urgenza nei confronti della p.a.
nota a ord. Pret. Torino 3 dicembre 1986
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 6, pt. 1, pag. 1178-1186
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D44022
Su ricorso di alcuni cittadini di Torino che chiedevano la chiusura del centro storico della citta' per un determinato periodo dell' anno al fine di tutelare la salute pubblica, gravemente compromessa dall' elevato tasso di inquinamento causato dalle sostanze tossiche immesse nell' atmosfera dagli scarichi degli autoveicoli, il Pretore di Torino dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, escludendo che l' autorita' giudiziaria ordinaria sia legittimata ad emettere un tale provvedimento in presenza di una normativa giuridica che affida alle autorita' amministrative la regolamentazione viaria e l' adozione di appositi piani di risanamento per combattere l' inquinamento atmosferico. Il Pretore ha inoltre respinto l' affermazione dei ricorrenti, secondo cui l' inazione del Comune di fronte ad un incombente pericolo per la salute dei cittadini si configurerebbe alla stregua di un comportamento senza potere ed ha affermato che, comunque, il divieto sancito all' art. 4, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che vieta l' imposizione all' autorita' amministrativa di un "facere", si applica anche quando la P.A. abbia agito in carenza assoluta di potere. Ad avviso di chi scrive si ritiene invece pienamente legittimo l' intervento dell' autorita' giudiziaria quando, da parte della P.A., vi sia carenza di potere, configurata non solo come impossibilita' assoluta di adottare un provvedimento, ma anche come comportamento omissivo della stessa autorita' amministrativa; si ritiene pertanto ammissibile l' emanazione di un provvedimento d' urgenza ex art. 700 c.p.c. quando vi sia pregiudizio irreparabile alla salute, stante che tale diritto fondamentale dell' individuo e' tutelabile esclusivamente innanzi al giudice ordinario, pur se oggetto dell' azione amministrativa.
art. 32 Cost. art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E art. 700 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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