| La tutela della personalita' umana, con riguardo sia al diritto alla
riservatezza che a quello all' identita' personale, inteso quest'
ultimo come proiezione della persona in riferimento alla sua
collocazione nel contesto delle relazioni sociali, si coordina con il
diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero attraverso
il basilare e centrale principio del rispetto della verita', e
particolarmente della "verita' legale" emergente dal giudicato. Tanto
questo principio quanto quello della presunzione di non colpevolezza,
che assiste ogni imputato, costituendo forme di garanzia della stessa
giuridicita' dell' ordinamento, non tollerano eccezioni di sorta.
Pertanto, allorche' il diritto alla riservatezza debba cedere a
quello di cronaca e di libera manifestazione del pensiero, e quindi
anche di critica del giudicato, e la vicenda reale di una persona
venga trasposta in un' opera narrativa, quest' ultima, da un lato,
non puo' alterare, ne' con aggiunte ne' con soppressioni, cio' che
sostanzialmente risulta dal giudicato, e, dall' altro, non puo'
divulgare diverse vicende, pubbliche o private, proprie del soggetto
rappresentato e non collegate al caso di cui si tratta, le quali
diano luogo ad un' immagine distorta della vera dimensione umana di
lui, ferma in ogni caso, la necessita' del rispetto dell' onore, del
decoro e della reputazione del soggetto stesso.
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