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172354
IDG880700106
88.07.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lenzi Raffaele
Procedura di rilascio di una seconda copia esecutiva
nota a decr. Trib. Trani 28 agosto 1986
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 6, pt. 1, pag. 1200-1203
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D443; D4300
Il rilascio di una seconda copia in forma esecutiva da parte del notaio e' sottoposto alla autorizzazione del Presidente del Tribunale competente. Il provvedimento autorizzatorio deve valutare la sussistenza del "giusto motivo" di cui all' art. 475 c.p.c. Il provvedimento ex art. 476 c.p.c. e' del tutto diverso da quello dell' art. 745 c.p.c., in quanto quest' ultimo e' relativo al rifiuto, da parte del notaio, di rilasciare le copie degli atti da lui conservati e le ulteriori copie in forma esecutiva non sono altro che copie di originale non conservato dal pubblico ufficiale. Nel provvedimento e' necessaria la corretta esposizione del fondamento del "giusto motivo" posto dalla legge a tutela del debitore.
art. 111 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 art. 475 c.p.c. art. 476 c.p.c. art. 743 c.p.c. art. 744 c.p.c. art. 745 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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