| 172362 | |
| IDG880700114 | |
| 88.07.00114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Laghezza Giuseppe
| |
| A proposito di arma-giocattolo
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Trib. Lucca 28 gennaio 1987
| |
| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 6, pt. 2, pag. 1246-1251
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D5206; D18716
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Seguendo una giurisprudenza minoritaria (Cass. sez. II 5 ottobre
1984) la sentenza ha ritenuto reato proprio quello di cui all' art.
5, comma 4 l. 110/75. Individuando l' intenzione del legislatore
nello scopo di impedire l' abuso delle armi-giocattolo in Italia,
essa osserva principalmente: a) il comma 5 della norma non prevede
limitazioni per i prodotti da esportare; b) il comma 4 prima parte
contempla espressamente la parola "fabbricati"; c) l' avverbio
"inoltre" collega la prima parte del comma 4 alla seconda, che
dovrebbe pertanto riferirsi anch' essa al fabbricante. La pronuncia
non e' condivisibile, perche', se la ratio legis e' quella suddetta,
ritenere proprio il reato incoraggerebbe la commissione di delitti
mediante l' utilizzazione di armi-giocattolo. Di cio' ha tenuto conto
la sentenza della Corte Costituzionale 7 luglio 1986, che ha
ricompreso tra i destinatari del precetto chiunque trasformi i
giocattoli-arma in armi atte a offendere oppure chiunque detenga,
acquisti, venda, porti armi-giocattolo prive di tappo rosso; essa e'
andata quindi al di la' della giurisprudenza della Cassazione (1
aprile 1984; 21 gennaio 1985; 14 ottobre 1985; 19 ottobre 1985) che
applicava, alla prima parte del comma 4, la tesi restrittiva. E' da
rilevare altresi': a) l' assenza di limitazioni all' esportazione non
e' incompatibile con una pluralita' di destinatari del precetto; b)
La suindicata ratio legis consente di superare l' interpretazione
letterale basata sul termine "fabbricati" del comma 4; c) l'
espressione "inoltre" non impedisce, per quanto detto, di respingere
la tesi del reato proprio.
| |
| art. 5 l. 18 aprile 1975, n. 110
art. 38 l. 18 aprile 1975, n. 110
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |