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172364
IDG880700116
88.07.00116 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
Per una revisione delle norme sull' oscenita'
nota a Trib. Roma 5 maggio 1986
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 6, pt. 2, pag. 1260-1264
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51711; D51710
Esaminando la sentenza del Tribunale di Roma del 5 maggio 1986, relativo ad uno spettacolo osceno, l' A. rileva, richiamando suoi precedenti scritti, che il pudore e' collegato non a giudizi di valore sul compimento dell' atto sessuale, ma alla reazione di fronte alla violazione della sfera di intimita' che tale atto circonda. La oscenita', quindi, cioe' l' offesa al pudore, va considerata come offesa alla liberta' ed alla dignita' dell' uomo e se tale offesa dell' uomo in una particolare dimensione della sua personalita' viene considerata reato, il reato stesso va inquadrato tra quelli contro la persona. In tale prospettiva se appare ragionevole proteggere il pudore contro un' oscenita' pubblicamente esibita ed ostentata, non altrettanto ragionevole appare vietare a soggetti adulti di fruire di spettacoli e pubblicazioni osceni; tale divieto e' troppo evidentemente collegato ad un determinato codice morale che si intende imporre.
art. 527 c.p. art. 528 c.p. art. 529 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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