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| IDG880700118 | |
| 88.07.00118 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Francia Andrea
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| Brevi considerazioni in tema di ritardo nel versamento delle ritenute
a titolo d' acconto o d' imposta
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| nota a App. Trento 27 febbraio 1987
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 6, pt. 3, pag. 1280-1284
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D538; D2191; D2144
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| L' A. aderisce pienamente alla sentenza che, in primo luogo, esclude
la sussistenza della penale responsabilita' ex art. 2 della l. n. 516
del 1982 in chi, versando in una acuta crisi finanziaria e riuscendo
a mala pena a corrispondere ai dipendenti i compensi dovuti, si trovi
nella materiale impossibilita' di accantonare somme da versare all'
erario a titolo di ritenute d' acconto sui compensi corrisposti.
Parimenti l' A. si dichiara d' accordo con la Corte trentina nel
ritenere che l' ipotesi delittuosa citata (la quale concerne il solo
omesso versamento) possa estendersi fino a ricomprendere quella del
ritardo nel versamento delle ritenute d' acconto. L' A. condivide,
infine, il pensiero della Corte circa la errata opinione di
assimilare l' ipotesi in questione con quella di appropriazione
indebita qualificata. Nella specie, invero, non si versa nell'
appropriazione di somme altrui, non determinandosi alcuna
trasmigrazione materiale di somme dal sostituito al sostituto, in
aderenza con l' insegnamento della Corte di Cassazione, per la quale
il sostituto d' imposta e' obbligato per un debito proprio e non di
altri.
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| art. 2 l. 7 agosto 1982, n. 516
art. 92 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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