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172366
IDG880700118
88.07.00118 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Francia Andrea
Brevi considerazioni in tema di ritardo nel versamento delle ritenute a titolo d' acconto o d' imposta
nota a App. Trento 27 febbraio 1987
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 6, pt. 3, pag. 1280-1284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D2191; D2144
L' A. aderisce pienamente alla sentenza che, in primo luogo, esclude la sussistenza della penale responsabilita' ex art. 2 della l. n. 516 del 1982 in chi, versando in una acuta crisi finanziaria e riuscendo a mala pena a corrispondere ai dipendenti i compensi dovuti, si trovi nella materiale impossibilita' di accantonare somme da versare all' erario a titolo di ritenute d' acconto sui compensi corrisposti. Parimenti l' A. si dichiara d' accordo con la Corte trentina nel ritenere che l' ipotesi delittuosa citata (la quale concerne il solo omesso versamento) possa estendersi fino a ricomprendere quella del ritardo nel versamento delle ritenute d' acconto. L' A. condivide, infine, il pensiero della Corte circa la errata opinione di assimilare l' ipotesi in questione con quella di appropriazione indebita qualificata. Nella specie, invero, non si versa nell' appropriazione di somme altrui, non determinandosi alcuna trasmigrazione materiale di somme dal sostituito al sostituto, in aderenza con l' insegnamento della Corte di Cassazione, per la quale il sostituto d' imposta e' obbligato per un debito proprio e non di altri.
art. 2 l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 92 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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