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| IDG880700121 | |
| 88.07.00121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scotti Luigi
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| La riforma del processo civile
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| Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 6, pt. 4, pag. 1317-1322
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4; D46
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| Premesso che il procedimento civile deve essere modificato
radicalmente perche' lento, macchinoso e inquinato da prassi
degenerative, e' preferibile anticipare la riforma organica per punti
essenziali e indifferibili come i seguenti. Trasformazione del
Tribunale in giudice monocratico, con riserva di collegialita' per i
giudizi di appello, per le decisioni su reclamo, per le cause delle
sezioni specializzate e nei casi nei quali la legge espressamente
prevede il giudizio collegiale. Carattere orale dell' istruzione,
concentrata in una sola udienza o in altra immediatamente successiva,
abolendo la duplicazione fra udienza di conclusione e udienza di
discussione. Percio' occorre che l' attore specifichi sin dall'
inizio i mezzi di prova e il convenuto eccezioni e conclusioni.
Possibilita' di provvedimenti ingiuntivi nel corso del giudizio per
somme non contestate e quando il giudice ritenga probabile la
fondatezza della domanda. Efficacia esecutiva della sentenza di primo
grado, salvo facolta' di sospensione quando possa derivarne
gravissimo danno. Appellabilita' delle sentenze non definitive
esclusivamente con la decisione definitiva. Soppressione della figura
dell' istruttore nel giudizio di appello. Giudizio camerale in
Cassazione salvo l' udienza pubblica disposta dal primo presidente in
casi particolari; modifica dell' art. 361 n. 5 nel senso del ricorso
per omessa motivazione su un fatto decisivo del giudizio che sia
stato oggetto di discussione fra le parti; soppressione dell' effetto
sospensivo automatico del regolamento preventivo di giurisdizione.
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| art. 361 n. 5 c.p.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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