Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


172369
IDG880700121
88.07.00121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scotti Luigi
La riforma del processo civile
Giur. merito, an. 19 (1987), fasc. 6, pt. 4, pag. 1317-1322
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4; D46
Premesso che il procedimento civile deve essere modificato radicalmente perche' lento, macchinoso e inquinato da prassi degenerative, e' preferibile anticipare la riforma organica per punti essenziali e indifferibili come i seguenti. Trasformazione del Tribunale in giudice monocratico, con riserva di collegialita' per i giudizi di appello, per le decisioni su reclamo, per le cause delle sezioni specializzate e nei casi nei quali la legge espressamente prevede il giudizio collegiale. Carattere orale dell' istruzione, concentrata in una sola udienza o in altra immediatamente successiva, abolendo la duplicazione fra udienza di conclusione e udienza di discussione. Percio' occorre che l' attore specifichi sin dall' inizio i mezzi di prova e il convenuto eccezioni e conclusioni. Possibilita' di provvedimenti ingiuntivi nel corso del giudizio per somme non contestate e quando il giudice ritenga probabile la fondatezza della domanda. Efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, salvo facolta' di sospensione quando possa derivarne gravissimo danno. Appellabilita' delle sentenze non definitive esclusivamente con la decisione definitiva. Soppressione della figura dell' istruttore nel giudizio di appello. Giudizio camerale in Cassazione salvo l' udienza pubblica disposta dal primo presidente in casi particolari; modifica dell' art. 361 n. 5 nel senso del ricorso per omessa motivazione su un fatto decisivo del giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti; soppressione dell' effetto sospensivo automatico del regolamento preventivo di giurisdizione.
art. 361 n. 5 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati