| L' A. affronta il problema dell' applicabilita' del nuovo ist ituto
dell' oblazione, quale previsto e disciplinato dall' art. 162 bis
c.p., ai reati finanziari e prospetta una soluzione affermativa anche
dopo la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez. III, ud.
28 maggio 1986 dep. 10 dicembre 1986 che ha, invece, statuito l'
inammissibilita' dell' oblazione ex. art. 162 bis c.p. ai reati
finanziari. L' A. critica il principio interpretativo seguito in
detta decisione dalla Suprema Corte, secondo cui e' sufficiente che
l' "istituto" dell' oblazione abbia, nei reati finanziari una sua
disciplina (artt. 13 e 14 legge n. 4/1929) per escludere, in forza
del principio di specialita', l' applicazione di qualsiasi norma di
diritto penale comune, giacche' il raffronto, ai fini dell'
applicazione del principio di specialita' va operato non tra
"istituti", bensi' tra le singole e concrete disposizioni, di diritto
penale comune e di diritto penale finanziario, di uno stesso
"istituto". Pertanto, l' A. aderisce alla tesi esposta in altra
precedente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. I, ud. 22 aprile
1985 dep. 15 novembre 1985, che, al contrario, ha statuito che, in
tema di oblazionabilita' ex art. 162 bis c.p. delle contravvenzioni
finanziarie, il rapporto di specialita' puo' essere ravvisato solo
tra gli artt. 13 e 14 legge n. 4/1929 e lo art. 162 c.p., che
disciplinano identiche ipotesi e non gia' tra i detti artt. 13 e 14 e
l' art. 162 bis c.p., che hanno contenuti diversi. E cio' seguendo
coerentemente la linea interpretativa seguita dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione in tema di applicabilita'
della normativa penale comune della continuazione ai reati finanziari
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