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172781
IDG881000242
88.10.00242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Consolo Claudio
Legittima acquisizione delle risultanze di una istruttoria penale (ex artt. 2 e 7 d.p.r. n. 463/1982) e loro sufficienza o meno, in particolare ove consistenti in prove orali, a sorreggere un accertamento tributario: una decisione del massimo interesse
nota a Comm. I grado Aosta 25 ottobre 1986, n. 7053
Rass. trib., an. 30 (1987), fasc. 3, pt. 2, pag. 274-292
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2156; D538
(Sommario: 1. Questioni non nuove sui limiti dell' ammissibilita' del raccordo istruttorio fra procedimento penale ed azione tributaria. - II. Segue: l' ambito soggettivo entro cui l' istituto puo' operare e il suo rapporto con il segreto bancario. - III. Profili nuovi: il valore orientativo, piuttosto che probatorio, delle risultanze di prove orali acquisite nell' istruttoria penale ed il ruolo centrale conservato in tale ipotesi dalla istruttoria tributaria. - IV. Segue: il diverso significato rivestito ex art. 12 D.L. n. 429/1982, del raccordo alla decisione del processo penale. - V. Conclusioni finali)
art. 2 d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463 art. 7 d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463 art. 12 d.l. 10 luglio 1982, n. 429
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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