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172991
IDG881200119
88.12.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barbagallo Renato
Il controllo sulle deliberazioni comunali e provinciali immediatamente eseguibili
Foro amm., an. 43 (1987), fasc. 7-8, pag. 2128-2129
D1220; D1424
La legge 10 febbraio 1953, n. 62 rimuove l' obbligo per gli enti locali di trasmettere le proprie deliberazioni all' organo di controllo entro un termine perentorio pena la decadenza. La giurisprudenza ha, peraltro, ritenuto in vigore la precedente normativa concernente la dichiarazione di immediata eseguibilita' delle deliberazioni degli enti locali, ma ha ritenuto, altresi', che anche in questo caso sia venuto meno il predetto obbligo. La conseguenza e' che alcune deliberazioni degli enti locali - quelle dichiarate immediatamente eseguibili - possono evitare del tutto il controllo previsto dalle leggi vigenti. Nella Valle d' Aosta cio' non dovrebbe verificarsi, avendo la legge regionale lasciato in vita, in ogni caso, l' obbligo della trasmissione delle deliberazioni entro un termine determinato (e sarebbe un diallelo affermare che il principio della non perentorieta' del termine imposto da leggi regionali, ascrivibile alla legge statale del 1953, si estenda alle deliberazioni immediatamente eseguibili).
art. 2 l. 9 giugno 1947, n. 530 art. 49 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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