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| IDG881200120 | |
| 88.12.00120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Valentino Pierluigi
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| Rilievo costituzionale e destinazione dei diritti inerenti ai servizi
delle borse valori
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| Foro amm., an. 43 (1987), fasc. 7-8, pag. 2113-2120
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D18127
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| I diritti inerenti ai servizi delle borse valori si compongono dei
diritti per la quotazione di titoli sul listino di borsa, dei diritti
per il rilascio delle tessere d' ingresso ai recinti ed agli spazi
riservati e dei diritti per l' uso di telefoni, cabine e per ogni
altro servizio a disposizione della borsa: tali entrate sono
attualmente percepite dalle Camere di Commercio ai sensi dell' art.
7, comma 3, r.d. 24 gennaio 1925, n. 29. Nonostante che tale sistema
sia stato recentemente in discussione dalla Corte di Appello di
Milano (ordinanza dell' 8 luglio 1986), la quale ha sollevato la
questione di legittimita' costituzionale per contrasto di tali
disposizioni con l' art. 23 della Costituzione, le fonti istitutive
dei diritti qui considerati non sembrano contrastare con l' art. 23
Cost. Infatti tali fonti presentano gli elementi necessari
(indicazione del presupposto impositivo e dei soggetti passivi,
determinazione del quantum dovuto) per limitare la discrezionalita'
delle fonti secondarie in materia. Alcuni dubbi sorgono invece per
quel che riguarda la destinazione dei diritti inerenti ai servizi
delle borse valori: si sostiene infatti che queste entrate siano
collegate alla borsa come complesso di struttura e di servizi a se
stanti e spettano quindi all' ente percettore soltanto se questo
soggetto mantiene le competenze nella gestione delle strutture e dei
servizi della borsa stessa. L' evoluzione normativa subita dal
mercato borsistico modificando l' assetto delle competenze e dei
poteri e trasferendo alla Consob le attribuzioni prima spettanti agli
Organi locali non sembra pero' aver tenuto conto dei necessari
adeguamenti tributari da apportare in materia: le Camere di Commercio
continuano infatti ad essere gli enti percettori dei diritti per la
quotazione di titoli al listino ufficiale, mentre il procedimento di
ammissione e' di competenza della Consob.
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| l. 20 marzo 1913, n. 272
r.d. 4 agosto 1913, n. 1068
r.d. 4 gennaio 1925, n. 29
r.d. 20 settembre 1934, n. 2011
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