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172992
IDG881200120
88.12.00120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Valentino Pierluigi
Rilievo costituzionale e destinazione dei diritti inerenti ai servizi delle borse valori
Foro amm., an. 43 (1987), fasc. 7-8, pag. 2113-2120
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18127
I diritti inerenti ai servizi delle borse valori si compongono dei diritti per la quotazione di titoli sul listino di borsa, dei diritti per il rilascio delle tessere d' ingresso ai recinti ed agli spazi riservati e dei diritti per l' uso di telefoni, cabine e per ogni altro servizio a disposizione della borsa: tali entrate sono attualmente percepite dalle Camere di Commercio ai sensi dell' art. 7, comma 3, r.d. 24 gennaio 1925, n. 29. Nonostante che tale sistema sia stato recentemente in discussione dalla Corte di Appello di Milano (ordinanza dell' 8 luglio 1986), la quale ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale per contrasto di tali disposizioni con l' art. 23 della Costituzione, le fonti istitutive dei diritti qui considerati non sembrano contrastare con l' art. 23 Cost. Infatti tali fonti presentano gli elementi necessari (indicazione del presupposto impositivo e dei soggetti passivi, determinazione del quantum dovuto) per limitare la discrezionalita' delle fonti secondarie in materia. Alcuni dubbi sorgono invece per quel che riguarda la destinazione dei diritti inerenti ai servizi delle borse valori: si sostiene infatti che queste entrate siano collegate alla borsa come complesso di struttura e di servizi a se stanti e spettano quindi all' ente percettore soltanto se questo soggetto mantiene le competenze nella gestione delle strutture e dei servizi della borsa stessa. L' evoluzione normativa subita dal mercato borsistico modificando l' assetto delle competenze e dei poteri e trasferendo alla Consob le attribuzioni prima spettanti agli Organi locali non sembra pero' aver tenuto conto dei necessari adeguamenti tributari da apportare in materia: le Camere di Commercio continuano infatti ad essere gli enti percettori dei diritti per la quotazione di titoli al listino ufficiale, mentre il procedimento di ammissione e' di competenza della Consob.
l. 20 marzo 1913, n. 272 r.d. 4 agosto 1913, n. 1068 r.d. 4 gennaio 1925, n. 29 r.d. 20 settembre 1934, n. 2011
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