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173000
IDG881200128
88.12.00128 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mele Eugenio
La violazione degli obblighi contrattuali durante l' effettuazione dello sciopero
nota a Cass. sez. lav. 28 marzo 1986, n. 2214
Foro amm., an. 43 (1987), fasc. 9, pag. 2143-2146
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D04201; D713
Lo sciopero di funzioni, e cioe' il rifiuto collettivo a svolgere determinate specifiche mansioni, non puo' essere considerato, nell' attuale esperienza storico-giuridica, "sciopero atipico" o "anomalo", in quanto tale forma di lotta risponde esattamente a tutti i requisiti caratteristici dello sciopero, come tradizionalmente inteso. Questo, infatti, e' sempre stato considerato come una forma di astensione collettiva dal lavoro al fine di danneggiare, dal punto di vista del profitto, il datore di lavoro, per costringerlo a venire a patti. E lo sciopero di funzioni, visto nell' ottica dell' attuale ciclo economico-produttivo, corrisponde in tutto e per tutto a queste caratteristiche. Anomalo resta percio' solo il cosiddetto "sciopero politico", che si colloca al di fuori degli schemi logici propri di uno sciopero economico.
art. 40 Cost.
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