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173004
IDG881200132
88.12.00132 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brancasi Antonio
La posizione delle Regioni di fronte alla riserva di forniture in favore delle imprese nel Mezzogiorno
Foro amm., an. 43 (1987), fasc. 9, pag. 2475-2482
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1815; D1810
L' art. 113, d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno) impone ad una serie di amministrazioni pubbliche di riservare parte delle loro forniture e lavorazioni ad imprese del Mezzogiorno e delle zone depresse. L' art. 17, della l. 1 marzo 1986 n. 64 ha confermato questo vincolo e, tra l' altro, lo ha esteso alle Regioni. Queste dispongono pero' di potesta' legislativa in materia contabile e contrattuale, per cui il sistema delle riserve va reso compatibile con l' autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. Le disposizioni sulla riserva non costituiscono esercizio della potesta' normativa, riservata alle Regioni, in materia contabile, quanto piuttosto esercizio della competenza dello Stato a provvedere allo sviluppo del Mezzogiorno e delle zone depresse. Vi e' quindi concorrenza, sulla medesima fattispecie, di discipline normative adottate da piu' enti nell' esercizio di potesta' inerenti materie differenti. Stando alla giurisprudenza della Corte costituzionale, allorche' nei rapporti tra Stato e Regioni si verifichi una ipotesi del genere, e' necessario che le due discipline coesistano. Del resto l' art. 17 comma 2 l. 1986 n. 64 richiama le precedenti disposizioni sulla riserva, in quanto compatibili con l' estensione della riserva stessa alle Regioni. Tutto cio' comporta che per le Regioni e le USL il principio della riserva deve servire esclusivamente per la scelta del contraente e non deve invece influire sul prezzo di aggiudicazione delle forniture e lavorazioni. Alla stessa conclusione depone il limite territoriale che le Regioni incontrano nell' esercizio delle loro competenze: se anche per le Regioni la riserva influisse sul prezzo di aggiudicazione, i relativi contratti si configurerebbero, infatti, come provvedimenti di ausilio finanziario concernenti l' assetto produttivo di altre Regioni.
d.lg. 18 febbraio 1947, n. 40 d.p.r. 24 aprile 1967, n. 478 d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 art. 117 l. 1 marzo 1986, n. 64
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