| 173004 | |
| IDG881200132 | |
| 88.12.00132 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Brancasi Antonio
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| La posizione delle Regioni di fronte alla riserva di forniture in
favore delle imprese nel Mezzogiorno
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| Foro amm., an. 43 (1987), fasc. 9, pag. 2475-2482
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D1815; D1810
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| L' art. 113, d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 (T.U. delle leggi sul
Mezzogiorno) impone ad una serie di amministrazioni pubbliche di
riservare parte delle loro forniture e lavorazioni ad imprese del
Mezzogiorno e delle zone depresse. L' art. 17, della l. 1 marzo 1986
n. 64 ha confermato questo vincolo e, tra l' altro, lo ha esteso alle
Regioni. Queste dispongono pero' di potesta' legislativa in materia
contabile e contrattuale, per cui il sistema delle riserve va reso
compatibile con l' autonomia costituzionalmente riconosciuta alle
Regioni. Le disposizioni sulla riserva non costituiscono esercizio
della potesta' normativa, riservata alle Regioni, in materia
contabile, quanto piuttosto esercizio della competenza dello Stato a
provvedere allo sviluppo del Mezzogiorno e delle zone depresse. Vi e'
quindi concorrenza, sulla medesima fattispecie, di discipline
normative adottate da piu' enti nell' esercizio di potesta' inerenti
materie differenti. Stando alla giurisprudenza della Corte
costituzionale, allorche' nei rapporti tra Stato e Regioni si
verifichi una ipotesi del genere, e' necessario che le due discipline
coesistano. Del resto l' art. 17 comma 2 l. 1986 n. 64 richiama le
precedenti disposizioni sulla riserva, in quanto compatibili con l'
estensione della riserva stessa alle Regioni. Tutto cio' comporta che
per le Regioni e le USL il principio della riserva deve servire
esclusivamente per la scelta del contraente e non deve invece
influire sul prezzo di aggiudicazione delle forniture e lavorazioni.
Alla stessa conclusione depone il limite territoriale che le Regioni
incontrano nell' esercizio delle loro competenze: se anche per le
Regioni la riserva influisse sul prezzo di aggiudicazione, i relativi
contratti si configurerebbero, infatti, come provvedimenti di ausilio
finanziario concernenti l' assetto produttivo di altre Regioni.
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| d.lg. 18 febbraio 1947, n. 40
d.p.r. 24 aprile 1967, n. 478
d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218
art. 117 l. 1 marzo 1986, n. 64
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