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176147
IDG890100045
89.01.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alesse Augusta
Il lavoro a tempo parziale: considerazioni critico-esegetiche sull' art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863
Riv. it. dir. lav., an. 7 (1988), fasc. 2, pt. 1, pag. 220-247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D723; D7441; D771
L' A. propone la seguente interpretazione critico-ricostruttiva dei commi 2 e 4 dell' art. 5 della l. 863 del 1984. La forma scritta del contratto individuale costituisce un mero requisito di regolarita' dell' atto negoziale, in funzione dell' adempimento delle relative formalita' amministrative. La determinazione delle mansioni, da un lato, consente al lavoratore a tempo parziale di essere puntualmente informato dei suoi compiti specifici, dall' altro permette l' individuazione, a fini conoscitivi, delle fasce di lavoratori tra le quali il "part-time" ottiene prevalente diffusione dopo la sua codificazione legale. L' indicazione dell' orario deve avvenire mediante definizione certa e puntuale dei limiti dell' impegno lavorativo ed e' pertanto inammissibile la stipulazione di clausole di flessibilita' o di elasticita' della prestazione, salva, in ogni caso, la possibilita' di effettuare lavoro supplementare nei limiti previsti dal comma 4 della norma.
l. 3 febbraio 1978, n. 18 art. 5 l. 19 dicembre 1984, n. 863
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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