| L' articolo tratta il tema della tutela giuridica, e in particolare
penale, della vita umana prenatale in termini unitari, considerata la
mancanza di leggi adeguate sia in Italia che all' estero. Percio', da
un lato, vengono esaminati i problemi scaturiti dalle nuove tecniche
della fecondazione in vitro e dalla manipolazione genetica; d' altro
lato, i risultati insoddisfacenti dal punto di vista della
prevenzione, delle norme relative all' aborto in diverse nazioni. La
prima riflessione e' sul significato della vita umana,
particolarmente sul suo inizio, che comincia con la penetrazione del
gamete maschile nell' ovulo e da questo momento si origina un
processo vitale, continuo, contraddistinto da un preciso patrimonio
genetico: ogni carattere distintivo dell' uomo ha il suo inizio in
questo momento e non e' possibile stabilirne un altro successivo per
ciascuna funzione. Poiche' il compimento di ogni tratto umano
comincia con l' inizio biologico della vita, la tutela penale deve
riferirsi a questo momento particolare. Cosi' l' embrione umano non
puo' essere oggetto di ricerca o di esperimenti che si dimostrino
dannosi a lui o a lei, e la produzione di "embrioni di riserva"
destinati a morire non sara' giusta. Allora l' integrita' genetica di
ogni vita umana fino dall' inizio dovra' essere tutelata, salvo,
naturalmente, la possibilita' della "terapia genetica" delle cellule
somatiche. Il questa prospettiva la vita umana prenatale e'
considerata degna di tutela penale. Infine vengono formulate proposte
legislative, dopo un esame attento di vari progetti e valutazioni.
Inoltre viene dedicato ampio spazio all' esame critico delle leggi in
vigore relative all' aborto e alle proposte di riforma che consentono
reali effetti preventivi. E' anche messa in evidenza la
inaccettabilita' dell' uso di farmaci che procurano l' aborto precoce
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