| L' A., prima di tutto, sottolinea i limiti impliciti nell' isolare
entro un sistema di norme interconnesse, come e' necessariamente una
Costituzione, un gruppo di proposizioni (proprio la c.d.
"Costituzione economica"), e in ogni caso l' opportunita' di
collegare l' esame di tali norme con gli avvenimenti
politico-istituzionali della loro formazione, oltre ai programmi
delle forze politiche e ai fatti e ai provvedimenti di politica
economica che caratterizzano il periodo nel quale la Costituzione
nacque. Dopo aver trattato brevemente il lavoro preliminare
effettuato soprattutto relativamente a questioni di carattere
economico presso il Ministero per la Costituente, viene ricordata la
precisa volonta' politica di affidare l' effettiva elaborazione della
Costituzione ad un' Assemblea politica, nondimeno fornita dei
supporti necessari di esperienza tecnica e viene discusso il
problema, molto dibattuto a quel tempo, del rispettivo ruolo delle
norme costituzionali e di quelle ordinarie collegate col c.d.
"Preambolo". Nei principi fondamentali sono identificati
prevalentemente nel pensiero cattolico sociale (particolarmente
significativo al proposito il c.d. Codice di Camaldoli) le radici
della formulazione dei primi articoli della Costituzione. Dai
principi fondamentali inizia l' esame del contenuto, specialmente
economico, delle norme costituzionali riguardo alle autonomie,
nonche' al diritto-dovere del lavoro col relativo sistema di
garanzie. Di conseguenza viene ricostruita la genesi della normativa
sindacale e del diritto di sciopero, nonche' la genesi della norma
sulla liberta' dell' iniziativa economica privata e della sua
coordinazione ai fini sociali. La complessa elaborazione dell' art.
42 sul diritto di proprieta' e sui suoi limiti viene poi utilizzata,
poiche' evidenzia caratteristiche contenutisticamente "aperte":
risulta depotenziata la normativa costituzionale in materia di
pubblicizzazione di imprese, cosi' come quella sulla cooperazione e
sulla partecipazione alla gestione delle imprese; per quanto in forma
attenuata viene confermato l' impegno per la riforma agraria. La
disciplina del credito, il ruolo di nuove istituzioni, quali il CNEL,
risulta fin dall' inizio complessivamente modesto. Qualche
alleggerimento e' registrato dalla normativa costituzionale in
materia di finanza pubblica.
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