Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


176556
IDG890600063
89.06.00063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Ruvo Gaetano
Trasferimento delle azioni mediante girata con autentica notarile: non e' dovuta l' imposta sui contratti di borsa
Riv. not., an. 42 (1988), fasc. 1, pt. 1, pag. 107-115
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201; D3144; D2326
(Sommario: Impostazione del problema: necessita' di definire il concetto di contratto di borsa. La tesi secondo cui, agli effetti del diritto tributario e a differenza del diritto civile, qualsiasi vendita di azioni rientra nel concetto di contratto di borsa. Critica: le norme della legge sui contratti di borsa; le norme del testo unico sull' imposta di registro; le norme del decreto presidenziale sulle agevolazioni tributarie e della legge di bollo. Il concetto di contratto di borsa valido anche agli effetti del diritto tributario: vi rientrano solo i contratti conformi agli usi di borsa. La disciplina degli usi di borsa e l' interpretazione della volonta' delle parti. La presunzione, stabilita dal testo unico sull' imposta di registro, secondo cui, in caso di trasferimento di azioni, si ritiene conclusa una ordinaria vendita di azioni, salvo prova contraria. Il regime fiscale del trasferimento delle azioni mediante girata con autentica notarile. Sanzioni previste per l' inosservanza dell' obbligo dell' uso del fissato bollato. La responsabilita' del notaio)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati