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Documento


176790
IDG890800004
89.08.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balocchi Enzo
Riflessioni sulla eliminazione del requisito della buona condotta
Diritto e societa', (1987), fasc. 1, pag. 65-79
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14310; D04005
L' A. prende in considerazione gli effetti della l. 29 ottobre 1984, n. 732 che ha inteso eliminare il requisito della buona condotta per l' accesso agli impieghi pubblici. Passa in rassegna l' iter legislativo della norma prima di stabilirne la portata. Intanto si puo' affermare che il legislatore non ha voluto abolire il certificato di buona condotta e neppure sopprimere la "buona condotta" la' dove fosse richiesta all' infuori dell' ammissione ai pubblici impieghi. E infatti nel secondo paragrafo vengono passate in rassegna le ipotesi normative nelle quali tuttora permane la necessita' del possesso della buona condotta (ad esempio: volontariato della protezione civile, giudici popolari delle Corti d' Assise, determinate autorizzazioni amministrative, guardie particolari approvate dal Prefetto, presidenti dei seggi elettorali). Rimangono altresi' fuori dalla sfera applicativa della legge le eventuali ipotesi di buona condotta per l' esercizio di attivita' professionali e iscrizione all' albo; per i privati e per gli enti anche pubblici, ma nei quali il rapporto di impiego non e' regolato dalle norme e dai principi della p.a. (esempio suffragato dalla giurisprudenza quello della Banca d' Italia). Esistono pero' ancora i requisiti morali per l' ammissione ad un pubblico impiego e sono quelli che si deducono oggettivamente dalle norme sul pubblico impiego dei quali l' amministrazione deve accertarsi (paragrafo terzo). L' A. esamina poi alcuni problemi che sorgono in ordine alla Magistratura e alle forze di polizia e militari; una particolare attenzione e' dedicata all' amministrazione degli organi costituzionali. Successivamente si accerta che non e' venuto meno il potere della p.a. di controllare i comportamenti e la condotta dell' impiegato durante il rapporto di impiego.
l. 29 ottobre 1984, n. 732
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