| La l. 416/1981, di riforma dell' editoria, approntando una disciplina
organica dell' imprenditoria giornalistica, ha introdotto nell'
ordinamento italiano un nuovo soggetto giuridico, il Garante.
Istituito per assicurare la continuita' dell' azione di vigilanza del
Parlamento sul rispetto delle norme relative alla composizione
proprietaria, alle fonti di finanziamento, alle tipologie di
controllo e concentrazione delle testate giornalistiche, al fine di
salvaguardare la trasparenza e il pluralismo del sistema informativo,
questo nuovo organo monocratico dello Stato e', per quanto riguarda
la sua natura e la sua collocazione istituzionale, problematicamente
definibile. L' A. tentando una ricostruzione logica della nozione di
"garanzia", immanente all' organo di garanzia, ne esamina lo scopo e
l' oggetto, misurandone la compatibilita' e il bilanciamento coi
principi costituzionali (ed i limiti a questi connessi) della
liberta' di manifestazione del pensiero, nei suoi aspetti di liberta'
di informare e di diritto di essere informati, e di liberta' d'
iniziativa economica. L' A. ipotizza che il Garante, riconducibile
all' originaria matrice dell' Ombudsman e ai suoi modelli derivati,
sia destinato a caratterizzare diversamente il sistema dei controlli,
tuttora fondato sulle tipologie tradizionali dei controlli sulle
attivita' della p.a. e degli strumenti giurisdizionali di tutela del
cittadino, indirizzandolo verso forme specializzate di tutela a
competenza settoriale.
| |