| Le pronunce di inammissibilita' di questioni in cui e' indeterminato
il "thema decidendi" o di questioni alternative o di questioni che
obbligherebbero a decisioni discrezionali spettanti al Parlamento
sono spesso strumenti di cui la Corte si serve per respingere le
richieste di sentenze additive provenienti dai giudici "a quibus". L'
analisi per campione (condotta fino al maggio 1986) delle pronunce
del "nuovo corso" giurisprudenziale tende a dimostrare che spesso il
"thema decidendi" non e' equivoco, che non si e' di fronte a
questioni alternative e soprattutto che la Corte, pur non ricorrendo
alle additive, avrebbe potuto seguire altre vie, non ultima quella
dell' annullamento puro e semplice di norme riconosciute
incostituzionali o irragionevoli o internamente contraddittorie.
Anziche' rifugiarsi, cosi', nella dichiarazione di "impotenza" di una
pronuncia processuale, avrebbe potuto dispiegare la "potenza"
conferitale dall' ordinamento con il risultato di spingere il
Parlamento ad intervenire, essendo l' "horror vacui" un concetto che
appare superato. In particolare la Corte si mostra disposta a
riprendere a pieno ritmo la produzione di additive (che in realta'
non si e' interrotta), se i giudici "a quibus" non si limiteranno (di
cio' li si accusa) alla descrizione del profilo della illegittimita',
ma indicheranno la soluzione costituzionalmente vincolata, cioe'
quelle "rime obbligate" che essa stessa un tempo cercava. Il rifiuto
di sentenze additive (non solo "di prestazione", ma anche di
"garanzia") non significa dunque rifiuto della propria acquisita
"funzione normativa", ma la sua subordinazione alla iniziativa del
giudice "a quo" (una sorta di progetto di additiva vincolata alle
direttive della Corte stessa) e quindi un tentativo di
procedimentalizzarla, rafforzandola mediante la collaborazione (in
ruolo servente) dei giudici "a quibus" che, pero', non sono una
entita' omogenea, ma una categoria varia ed ingigantita per volonta'
della Corte stessa. Una tale funzione, corroborata dal diritto
vivente, pone problemi ancora piu' forti che nel passato, dato anche
il totale difetto di rappresentativita' dei giudici "a quibus" che in
essa verrebbero coinvolti.
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