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176798
IDG890800012
89.08.00012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ventura Luigi
Osservazioni a margine di alcune pronunce di inammissibilita'
Comunicazione al convegno sul tema: "Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale (a trent' anni dalla sua istituzione)", Trieste, 26-28 maggio 1986
Diritto e societa', (1987), fasc. 2, pag. 247-265
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430
Le pronunce di inammissibilita' di questioni in cui e' indeterminato il "thema decidendi" o di questioni alternative o di questioni che obbligherebbero a decisioni discrezionali spettanti al Parlamento sono spesso strumenti di cui la Corte si serve per respingere le richieste di sentenze additive provenienti dai giudici "a quibus". L' analisi per campione (condotta fino al maggio 1986) delle pronunce del "nuovo corso" giurisprudenziale tende a dimostrare che spesso il "thema decidendi" non e' equivoco, che non si e' di fronte a questioni alternative e soprattutto che la Corte, pur non ricorrendo alle additive, avrebbe potuto seguire altre vie, non ultima quella dell' annullamento puro e semplice di norme riconosciute incostituzionali o irragionevoli o internamente contraddittorie. Anziche' rifugiarsi, cosi', nella dichiarazione di "impotenza" di una pronuncia processuale, avrebbe potuto dispiegare la "potenza" conferitale dall' ordinamento con il risultato di spingere il Parlamento ad intervenire, essendo l' "horror vacui" un concetto che appare superato. In particolare la Corte si mostra disposta a riprendere a pieno ritmo la produzione di additive (che in realta' non si e' interrotta), se i giudici "a quibus" non si limiteranno (di cio' li si accusa) alla descrizione del profilo della illegittimita', ma indicheranno la soluzione costituzionalmente vincolata, cioe' quelle "rime obbligate" che essa stessa un tempo cercava. Il rifiuto di sentenze additive (non solo "di prestazione", ma anche di "garanzia") non significa dunque rifiuto della propria acquisita "funzione normativa", ma la sua subordinazione alla iniziativa del giudice "a quo" (una sorta di progetto di additiva vincolata alle direttive della Corte stessa) e quindi un tentativo di procedimentalizzarla, rafforzandola mediante la collaborazione (in ruolo servente) dei giudici "a quibus" che, pero', non sono una entita' omogenea, ma una categoria varia ed ingigantita per volonta' della Corte stessa. Una tale funzione, corroborata dal diritto vivente, pone problemi ancora piu' forti che nel passato, dato anche il totale difetto di rappresentativita' dei giudici "a quibus" che in essa verrebbero coinvolti.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



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