| Con la sentenza 152/86 della Corte Costituzionale relativa al
conflitto, sollevato da alcune Regioni a statuto ordinario, in ordine
alla spettanza del potere di rilasciare, ai sensi dell' art. 32 della
l. 47/85, il parere sulla concessione o autorizzazione in sanatoria
delle opere eseguite su aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
riguardante una sfera di competenza delegata, exart. 82 d.p.r.
616/1977, e' stata confermata la non difendibilita' con il rimedio
del conflitto di attribuzione delle competenze delegate. L' A.
ritiene peraltro che sia possibile sostenere un ampliamento della
sfera del conflitto di attribuzione fino a ricomprendere anche la
tutela delle competenze delegate alle Regioni. Nota al riguardo come
quella prevista negli artt. 117, 118 e 5 Cost., nonche' in vari
provvedimenti legislativi di delega, sia una forma di delega
particolare e con propri caratteri differenziali. La delega e la
conseguente attribuzione di funzioni alle Regioni sono avvenute per
settori organici, proprio al fine di superare l' eccessiva
frantumazione delle competenze e di riunire in capo alle Regioni
funzioni omogenee, tali da consentire, nonostante la diversita' del
titolo attributivo, l' esplicazione coordinata e programmata di un'
azione globale rispetto alle funzioni cosi' accorpate. In sostanza,
la legge (la 382/75 e il d.p.r. 616/77) ha operato l' assimilazione
delle funzioni proprie e di quelle delegate. La necessita' dell'
attuazione del decentramento (art. 5 Cost.) esige poi che il
delegante si spogli delle funzioni delegate, sicche' puo'
correttamente parlarsi di attribuzione delle funzioni, pur rimanendo
l' interesse del delegante allo svolgimento delle funzioni delegate
per i fini di interesse generale che lo stesso tutela. L' A. conclude
quindi che la piena parita' tra funzioni proprie e delegate e'
sufficiente ad estendere l' ambito del conflitto di attribuzione
anche alle funzioni delegate.
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