| La recente l. 8 luglio 1986, n. 349, volendo porre riparo alla
caotica situazione istituzionale riscontrabile da tempo in materia di
tutela dell' ambiente con una soluzione conforme alla tradizionale
impostazione per Ministeri dell' amministrazione statale italiana, ha
istituito il Ministero dell' Ambiente affinche' questo persegua
quell' interesse pubblico (costituzionalmente fondato sul combinato
disposto degli artt. 2,3, 9 e 32) all' esatta e contestuale
sistemazione dell' insieme degli elementi, naturali e/o artificiali,
incidenti dall' esterno sulla formazione estetico-culturale,
psico-fisica, socio-economica della persona umana. L' ordinata cura
di tale interesse pubblico, intrinsecamente sfaccettato, ha
inevitabilmente comportato il conferimento al nuovo Ministero,
accanto a competenze specifiche, anche di concorrenti compiti
inerenti agli aspetti ambientali settoriali, dei quali il legislatore
ha preservato, considerata la loro specificita' ed il loro stretto
connubio con altri interessi costituzionalmente rilevanti, l'
istituzionale affidamento a distinti apparati governativi. Tuttavia,
questa scelta istituzionale, essendo fondata su dei moduli
organizzativi non del tutto adeguati a realizzare compiutamente il
perseguito fine di razionalizzazione delle strutture pubbliche
statali preposte alla materia esaminata,si e' in parte sostanziata in
un nebuloso aggravamento degli strumenti di produzione e di
valorizzazione ambientale, come e' dimostrato dall' esame delle
principali novita' strutturali introdotte dal complesso legislativo
analizzato.
| |