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176809
IDG890800023
89.08.00023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Panetta Antonio
Osservazioni sulla decretazione di necessita' e di urgenza nella Costituzione spagnola
Diritto e societa', (1987), fasc. 3, pag. 463-474
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D95132; D0113
Commentatori autorevoli della Costituzione spagnola introducono considerazioni sulla scelta adottata dal costituente spagnolo rispetto alla decretazione d' urgenza, con due soli riferimenti comparativistici: l' art. 38 della Costituzione francese del 1958 e l' art. 77 di quella italiana. Quindi analogamente a quanto previsto dall' art. 77 Cost., il Governo di Spagna e' facoltizzato a ricorrere alla decretazione d' urgenza, surrogandosi provvisoriamente al Legislativo, "in casi di straordinaria" cioe' imprevedibile e "urgente necessita'": "cioe'" quando e come ritenga piu' opportuno "provvedere subito" come immediatezza di scelta, se non anche di effetti. Il Governo puo' deliberare unicamente su "materie definite". In Italia non vi e' vincolo esplicito di materia preclusa all' attivita' normativa del Governo, salvo la sussistenza di casi straordinari di "necessita'" ed "urgenza". Entro 30 giorni, il Congresso deve limitarsi a dire "si'" o "no" all' iniziativa governativa, con un giudizio che riguarda in primo luogo la scelta adottata dal Governo di provvedere e puo' eventualmente inoltrarli come disegni di legge, in questa sede puo' modificare i testi delle disposizioni legislative adottate dal Governo come decreti legge, mediante il loro esame parlamentare, fermo restando il termine di 30 giorni, secondo il procedimento legislativo ordinario, trattandoli appunto come disegni di legge governativi ordinari. la Costituzione spagnola prevede uno specifico sindacato di legittimita' costituzionale dei decreti-legge. Gli artt. 161 a) e 162 dispongono infatti l' impugnabilita' di qualunque legge o "disposizione normativa con forza di legge" di fronte al Tribunale costituzionale in via principale. Le sentenze che dichiarano l' incostituzionalita' di una legge o di una norma con forza di legge hanno pienezza di efficacia nei confronti di chiunque, se una dichiarazione di incostituzionalita' concerne la totalita' del decreto-legge, esso vincola pregiudizialmente il Congresso impedendogli di convalidare ed eventulamente di convertire in legge il provvedimento governativo.
art. 77 Cost. art. 86 Constitucion (Spagna) art. 38 Constitution (Francia)
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