| Commentatori autorevoli della Costituzione spagnola introducono
considerazioni sulla scelta adottata dal costituente spagnolo
rispetto alla decretazione d' urgenza, con due soli riferimenti
comparativistici: l' art. 38 della Costituzione francese del 1958 e
l' art. 77 di quella italiana. Quindi analogamente a quanto previsto
dall' art. 77 Cost., il Governo di Spagna e' facoltizzato a ricorrere
alla decretazione d' urgenza, surrogandosi provvisoriamente al
Legislativo, "in casi di straordinaria" cioe' imprevedibile e
"urgente necessita'": "cioe'" quando e come ritenga piu' opportuno
"provvedere subito" come immediatezza di scelta, se non anche di
effetti. Il Governo puo' deliberare unicamente su "materie definite".
In Italia non vi e' vincolo esplicito di materia preclusa all'
attivita' normativa del Governo, salvo la sussistenza di casi
straordinari di "necessita'" ed "urgenza". Entro 30 giorni, il
Congresso deve limitarsi a dire "si'" o "no" all' iniziativa
governativa, con un giudizio che riguarda in primo luogo la scelta
adottata dal Governo di provvedere e puo' eventualmente inoltrarli
come disegni di legge, in questa sede puo' modificare i testi delle
disposizioni legislative adottate dal Governo come decreti legge,
mediante il loro esame parlamentare, fermo restando il termine di 30
giorni, secondo il procedimento legislativo ordinario, trattandoli
appunto come disegni di legge governativi ordinari. la Costituzione
spagnola prevede uno specifico sindacato di legittimita'
costituzionale dei decreti-legge. Gli artt. 161 a) e 162 dispongono
infatti l' impugnabilita' di qualunque legge o "disposizione
normativa con forza di legge" di fronte al Tribunale costituzionale
in via principale. Le sentenze che dichiarano l' incostituzionalita'
di una legge o di una norma con forza di legge hanno pienezza di
efficacia nei confronti di chiunque, se una dichiarazione di
incostituzionalita' concerne la totalita' del decreto-legge, esso
vincola pregiudizialmente il Congresso impedendogli di convalidare ed
eventulamente di convertire in legge il provvedimento governativo.
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