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| IDG890800027 | |
| 89.08.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Torregrossa Giovanni
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| Prima lettura della legge 1 marzo 1986 n. 64 sull' intervento
straordinario nel Mezzogiorno
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| Relazione davanti alla Commissione parlamentare per il Controllo
Interventi nel Mezzogiorno, 27 gennaio 1988
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| Diritto e societa', (1987), fasc. 4, pag. 581-597
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| D1815; D18151
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| La riforma dell' intervento straordinario, stabilita dalla l. 1 marzo
1986 n. 64, si basa sulla legittimazione degli Enti locali come
compartecipi del processo programmatorio e protagonisti di quello
realizzativo degli interventi, ma anche sulla riaffermazione della
responsabilita' politica e amministrativa dello Stato. Due esigenze
che debbono essere rese compatibili ed in rapporto alle quali si pone
la necessita' di una chiara definizione del ruolo dell' Agenzia. Un
ruolo che non puo' essere, secondo tesi correnti, di solo sportello
finanziario, per un triplice ordine di fattori: riconoscimento da
parte del legislatore della responsabilita' amministrativa dell'
Agenzia per la realizzazione dei progetti regionali ed interregionali
di interesse nazionale mediante apposite convenzioni con i soggetti
indicati dal piano; importanza della stessa come punto di riferimento
e garanzia per gli Enti locali; stretta connessione tra la sua
attivita' ed i controlli del Parlamento. Ne consegue che deve
riconoscersi all' Agenzia la competenza infungibile ad effettuare le
valutazioni tecnico-finanziarie occorrenti non solo per individuare
l' oggetto della convenzione e l' ammontare del denaro pubblico da
destinare alla sua esecuzione, ma anche per verificare la concreta
realizzabilita' dell' opera, nonche' quella degli studi di
fattibilita' dei progetti. Tali valutazioni dovrebbero potersi
effettuare in fase preventiva alla definizione dei piani annuali, non
soltanto per accelerare la conseguente fase di stipula delle
convenzioni, ma anche per agevolare i processi formativi dei piani
stessi, favorendo l' inserimento di progetti validi e permettendo l'
eventuale recupero di altri lacunosi o incompleti. Una particolare
"rimeditazione" dovrebbe, poi, riguardare la clausola del
finanziamento "fisso e immutabile" delle opere, la quale si scontra
con realta' e norme di legge che comportano modifiche, anche
rilevanti, in corso d' opera. Altri aspetti da approfondire
adeguatamente riguardano i controlli sostitutivi, la gestione delle
opere realizzate ed il rapporto tra risorse esistenti nel Mezzogiorno
e nuovi modelli di sviluppo. Sotto quest' ultimo profilo potrebbe
riconoscersi all' Agenzia una competenza propulsiva per i progetti di
natura interregionale e di interesse nazionale.
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| l. 1 marzo 1986, n. 64
d.l. 18 settembre 1984, n. 581
d.p.r. 28 febbraio 1987, n. 58
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