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Documento


176813
IDG890800027
89.08.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Torregrossa Giovanni
Prima lettura della legge 1 marzo 1986 n. 64 sull' intervento straordinario nel Mezzogiorno
Relazione davanti alla Commissione parlamentare per il Controllo Interventi nel Mezzogiorno, 27 gennaio 1988
Diritto e societa', (1987), fasc. 4, pag. 581-597
D1815; D18151
La riforma dell' intervento straordinario, stabilita dalla l. 1 marzo 1986 n. 64, si basa sulla legittimazione degli Enti locali come compartecipi del processo programmatorio e protagonisti di quello realizzativo degli interventi, ma anche sulla riaffermazione della responsabilita' politica e amministrativa dello Stato. Due esigenze che debbono essere rese compatibili ed in rapporto alle quali si pone la necessita' di una chiara definizione del ruolo dell' Agenzia. Un ruolo che non puo' essere, secondo tesi correnti, di solo sportello finanziario, per un triplice ordine di fattori: riconoscimento da parte del legislatore della responsabilita' amministrativa dell' Agenzia per la realizzazione dei progetti regionali ed interregionali di interesse nazionale mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano; importanza della stessa come punto di riferimento e garanzia per gli Enti locali; stretta connessione tra la sua attivita' ed i controlli del Parlamento. Ne consegue che deve riconoscersi all' Agenzia la competenza infungibile ad effettuare le valutazioni tecnico-finanziarie occorrenti non solo per individuare l' oggetto della convenzione e l' ammontare del denaro pubblico da destinare alla sua esecuzione, ma anche per verificare la concreta realizzabilita' dell' opera, nonche' quella degli studi di fattibilita' dei progetti. Tali valutazioni dovrebbero potersi effettuare in fase preventiva alla definizione dei piani annuali, non soltanto per accelerare la conseguente fase di stipula delle convenzioni, ma anche per agevolare i processi formativi dei piani stessi, favorendo l' inserimento di progetti validi e permettendo l' eventuale recupero di altri lacunosi o incompleti. Una particolare "rimeditazione" dovrebbe, poi, riguardare la clausola del finanziamento "fisso e immutabile" delle opere, la quale si scontra con realta' e norme di legge che comportano modifiche, anche rilevanti, in corso d' opera. Altri aspetti da approfondire adeguatamente riguardano i controlli sostitutivi, la gestione delle opere realizzate ed il rapporto tra risorse esistenti nel Mezzogiorno e nuovi modelli di sviluppo. Sotto quest' ultimo profilo potrebbe riconoscersi all' Agenzia una competenza propulsiva per i progetti di natura interregionale e di interesse nazionale.
l. 1 marzo 1986, n. 64 d.l. 18 settembre 1984, n. 581 d.p.r. 28 febbraio 1987, n. 58
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



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