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| IDG890800045 | |
| 89.08.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazzoni Honorati Maria Luisa
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| Sfiducia individuale e responsabilita' governativa
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| Diritto e societa', (1988), fasc. 2, pag. 325-346
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0213; D02113; D02138; D02136
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| E' corretto affermare che la sfiducia al singolo ministro non sia
compatibile col regime parlamentare poiche' in esso il rapporto di
fiducia si instaura tra Parlamento e Governo, e non tra Parlamento e
singoli ministri. Tale affermazione e' tuttavia valida ed assoluta
solo nel caso in cui il Governo abbia le caratteristiche di unita' e
omogeneita' proprie, ad esempio, del Governo inglese, mentre puo'
essere revocata in dubbio nel caso di compagini governative
eterogenee e composite, quali sono quelle usuali nell' esperienza
italiana. In tema di sfiducia al singolo ministro e' da chiedersi,
non solo se l' istituto sia compatibile con le norme costituzionali,
ma se e quanto possa rivelarsi utile al sistema. In presenza di
Governi di coalizione, nei quali puo' essere possibile scindere la
responsabilita' individuale del ministro da quella collegiale, la
mozione di sfiducia individuale potrebbe apparire come un correttivo
atto ad evitare la crisi, e addirittura a rendere effettivi i
principi costituzionali in tema di Governo. Ma poiche' una analisi
del fenomeno non puo' prescindere dal prendere in considerazione
anche il dato politico (e cioe' che i ministri sono in realta'
responsabili soprattutto nei confronti del partito), la effettiva
portata dell' istituto sembra assai modesta, perche' solo in
circostanze eccezionali e' possibile chiamare in causa la
responsabilita' del ministro senza coinvolgere l' intero Governo.
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| art. 92 Cost.
art. 94 Cost.
art. 95 Cost.
art. 96 Cost.
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