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176831
IDG890800045
89.08.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzoni Honorati Maria Luisa
Sfiducia individuale e responsabilita' governativa
Diritto e societa', (1988), fasc. 2, pag. 325-346
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0213; D02113; D02138; D02136
E' corretto affermare che la sfiducia al singolo ministro non sia compatibile col regime parlamentare poiche' in esso il rapporto di fiducia si instaura tra Parlamento e Governo, e non tra Parlamento e singoli ministri. Tale affermazione e' tuttavia valida ed assoluta solo nel caso in cui il Governo abbia le caratteristiche di unita' e omogeneita' proprie, ad esempio, del Governo inglese, mentre puo' essere revocata in dubbio nel caso di compagini governative eterogenee e composite, quali sono quelle usuali nell' esperienza italiana. In tema di sfiducia al singolo ministro e' da chiedersi, non solo se l' istituto sia compatibile con le norme costituzionali, ma se e quanto possa rivelarsi utile al sistema. In presenza di Governi di coalizione, nei quali puo' essere possibile scindere la responsabilita' individuale del ministro da quella collegiale, la mozione di sfiducia individuale potrebbe apparire come un correttivo atto ad evitare la crisi, e addirittura a rendere effettivi i principi costituzionali in tema di Governo. Ma poiche' una analisi del fenomeno non puo' prescindere dal prendere in considerazione anche il dato politico (e cioe' che i ministri sono in realta' responsabili soprattutto nei confronti del partito), la effettiva portata dell' istituto sembra assai modesta, perche' solo in circostanze eccezionali e' possibile chiamare in causa la responsabilita' del ministro senza coinvolgere l' intero Governo.
art. 92 Cost. art. 94 Cost. art. 95 Cost. art. 96 Cost.
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