| La Corte Costituzionale, nella propria decisione n. 183 del 20-22
maggio 1987, ha affrontato marginalmente la questione del riparto di
competenze tra Stato e Regioni in materia energetica. La posizione
assunta dalla Corte non esclude l' esercizio di un ruolo autonomo da
parte delle Regioni nel governo dell' energia, salvo quanto attiene
ai profili del reperimento, approvvigionamento e gestione delle
risorse, nell' ambito della politica energetica, di pertinenza
statale. Uno dei temi centrali sull' argomento trattato e' quello
della definizione dell' energia come "materia", da porre in relazione
all' elenco disposto dall' art. 117 Cost. La legittimita' di
intervento locale risulta dall' individuazione delle materie, di
competenza regionale, delle quali l' aspetto energetico costituisce
parte integrante. In particolare, un opportuno utilizzo degli
strumenti di programmazione, da attuarsi ai vari livelli
istituzionali, secondo il disegno posto dall' art. 11 del d.p.r. 616
del 1977, consentirebbe un corretto esercizio dei poteri che
competono alle Regioni. Le prospettive di riordino dell' attuale
assetto interessano, contemporaneamente, il sistema delle Autonomie
locali, tema di amplissimo rilievo, e quello, piu' specifico, dell'
energetica; a questo proposito vanno richiamate le tendenze emerse
nel corso della Conferenza energetica nazionale del 1987. In
particolare, si richiama l' attenzione sulle proposte di istituzione
di nuovi centri di competenza -Ministero dell' Energia od Azienda
speciale- i quali dovranno comunque intervenire nel pieno rispetto
dell' autonomia regionale.
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