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176833
IDG890800047
89.08.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rimoli Francesco
Principio di cooperazione tra Stato e Regioni nella Giurisprudenza della Corte Costituzionale: riflessioni su una prospettiva
Diritto e societa', (1988), fasc. 2, pag. 363-399
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021431; D0310; D00113
Puo' il principio di cooperazione, cui la Corte Costituzionale continua a fare esplicito riferimento, rappresentare un opportuno ed efficace strumento di requilibrio del generale assetto dei rapporti tra Stato e Regioni? Le piu' recenti decisioni della Corte sembrano interpretare questo principio, nato dall' esperienza di ordinamenti di tipo federale, quale parametro di costituzionalita' non scritto ma pure effettivamente ed immediatamente applicabile; tuttavia le conseguenze concrete di un suo affrettato trasferimento nell' attuale contesto dell' ordinamento italiano lasciano sussistere non poche perplessita'. Il presente scritto vuol mettere in evidenza le difficolta' connesse a siffatto tentativo di traslazione, alla luce del ruolo assunto dalla Corte stessa a seguito delle piu' recenti sentenze sul tema delle norme fondamentali delle grandi riforme economico-sociali occasionate particolarmente dal giudizio sulla disciplina posta a tutela del paesaggio dalla legge n. 431/85. Il principio di cooperazione, cosi' desunto in via interpretativa, pare tuttavia poter sortire nel nostro sistema, se applicato in modo inadeguato, un negativo effetto di rafforzamento dell' Ente centrale, a scapito delle autonomie, per tal via non piu' garantite dai limiti propri dei sistemi a separazione di competenze; meglio sarebbe, dunque, in attesa di una improcrastinabile ridefinizione globale dei rapporti tra gli Enti nell' ambito delle auspicate riforme istituzionali, usare strumenti gia' noti al nostro ordinamento, accortamente ristrutturati e potenziati, al fine di consentire una piu' reale ed efficace partecipazione delle Regioni alla definizione degli atti di indirizzo e programmazione ove piu' da vicino siano coinvolti i loro interessi; in tal senso l' attenzione dovrebbe spostarsi su organismi gia' esistenti, come la Commissione bicamerale per le questioni regionali, il cui tempestivo adeguamento potrebbe, almeno in via provvisoria, costituire rimedio maggiormente apprezzabile.
art. 5 Cost. art. 117 Cost. l. 23 agosto 1988, n. 400
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