| Puo' il principio di cooperazione, cui la Corte Costituzionale
continua a fare esplicito riferimento, rappresentare un opportuno ed
efficace strumento di requilibrio del generale assetto dei rapporti
tra Stato e Regioni? Le piu' recenti decisioni della Corte sembrano
interpretare questo principio, nato dall' esperienza di ordinamenti
di tipo federale, quale parametro di costituzionalita' non scritto ma
pure effettivamente ed immediatamente applicabile; tuttavia le
conseguenze concrete di un suo affrettato trasferimento nell' attuale
contesto dell' ordinamento italiano lasciano sussistere non poche
perplessita'. Il presente scritto vuol mettere in evidenza le
difficolta' connesse a siffatto tentativo di traslazione, alla luce
del ruolo assunto dalla Corte stessa a seguito delle piu' recenti
sentenze sul tema delle norme fondamentali delle grandi riforme
economico-sociali occasionate particolarmente dal giudizio sulla
disciplina posta a tutela del paesaggio dalla legge n. 431/85. Il
principio di cooperazione, cosi' desunto in via interpretativa, pare
tuttavia poter sortire nel nostro sistema, se applicato in modo
inadeguato, un negativo effetto di rafforzamento dell' Ente centrale,
a scapito delle autonomie, per tal via non piu' garantite dai limiti
propri dei sistemi a separazione di competenze; meglio sarebbe,
dunque, in attesa di una improcrastinabile ridefinizione globale dei
rapporti tra gli Enti nell' ambito delle auspicate riforme
istituzionali, usare strumenti gia' noti al nostro ordinamento,
accortamente ristrutturati e potenziati, al fine di consentire una
piu' reale ed efficace partecipazione delle Regioni alla definizione
degli atti di indirizzo e programmazione ove piu' da vicino siano
coinvolti i loro interessi; in tal senso l' attenzione dovrebbe
spostarsi su organismi gia' esistenti, come la Commissione bicamerale
per le questioni regionali, il cui tempestivo adeguamento potrebbe,
almeno in via provvisoria, costituire rimedio maggiormente
apprezzabile.
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