| L' A., dopo aver accennato al significato di danno alla salute, che
secondo la dottrina giuridica e medico-legale piu' corrente e'
omnicomprensivo di tutti i danni alla persona umana, evidenzia l'
impossibilita' di pervenire, in campo pratico, ad un criterio di
valutazione che possa tener conto di tutti gli aspetti di esso. La
stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla
risarcibilita' del danno alla salute, ne considera solamente due:
quello relativo all' integrita' psico-fisica e quello concernente la
capacita' lavorativo-lucrativa del soggetto, i quali vengono compresi
nel c.d. danno biologico. Sia che il riferimento venga fatto al danno
all' integrita', sia al danno biologico, sia al danno alla salute,
praticamente, in campo-legale si continuano a proporre quelle stesse
indicazioni percentuali riferite alla capacita' generica, che ormai
non corrispondono alla nuova realta', onde la comparsa di una
giurisprudenza, che apporta correttivi o, addirittura, che liquida
piu' tipi di danno alla persona, che di diverso hanno solo il nome.
Anche se si parla di danno alla salute, in realta', l' elemento
oggettivo del risarcimento e' e rimane il danno biologico. Se da
questo si fa astrazione, secondo gli insegnamenti giurisprudenziali,
del danno lavorativo reddituale appare evidente che il danno alla
persona medico-legalmente valutabile dovrebbe essere il danno all'
integrita'. A parere dell' A., l' integrita' non e' sinonimo di
validita', anche se ne costituisce il presupposto, per cui nel danno
biologico occorre identificare tre figure di danno di competenza
medico-legale, che sono il danno all' integrita', il danno alla
validita' ed il danno alla validita' incidente di fatto sulla
capacita' lavorativo-lucrativa del soggetto. I danni all' integrita'
psico-fisica sono rappresentati da quelle menomazioni prive di
incidenza funzionale, per cui essi vanno solo descritti e liquidati
con criterio equitativo. I dannni alla validita' biologica sono
rappresentati dalle menomazioni anatomo-funzionali. Nella valutazione
di essi occorre considerare essenzialmente la compromissione
funzionale, in rapporto al significato di validita', intesa come
capacita' di estrinsecare energie psico-fisiche dirette verso un fine
utile non necessariamente produttivo di guadagno. Infine, i danni
alla validita' con ripercussione sulla capacita'
lavorativo-lucrativa, presuppongono, una volta valutato il danno alla
validita', un' indagine diretta ad accertare se effettivamente e
concretamente detta capacita' sia compromessa, evitando di indicare
percentualmente tale compromissione, che, invece, dovra' essere
provata.
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