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176909
IDG890900076
89.09.00076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recine Hermann
Il danno alla salute: aspetti medico-legali e proposta di criteri di valutazione
Rielaborazione della comunicazione svolta al XXIX Congresso nazionale della SIMLA, Roma, 5-8 novembre 1986
Riv. it. med. leg., an. 10 (1988), fasc. 2, pt. 1, pag. 505-518
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D30703; D58
L' A., dopo aver accennato al significato di danno alla salute, che secondo la dottrina giuridica e medico-legale piu' corrente e' omnicomprensivo di tutti i danni alla persona umana, evidenzia l' impossibilita' di pervenire, in campo pratico, ad un criterio di valutazione che possa tener conto di tutti gli aspetti di esso. La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla risarcibilita' del danno alla salute, ne considera solamente due: quello relativo all' integrita' psico-fisica e quello concernente la capacita' lavorativo-lucrativa del soggetto, i quali vengono compresi nel c.d. danno biologico. Sia che il riferimento venga fatto al danno all' integrita', sia al danno biologico, sia al danno alla salute, praticamente, in campo-legale si continuano a proporre quelle stesse indicazioni percentuali riferite alla capacita' generica, che ormai non corrispondono alla nuova realta', onde la comparsa di una giurisprudenza, che apporta correttivi o, addirittura, che liquida piu' tipi di danno alla persona, che di diverso hanno solo il nome. Anche se si parla di danno alla salute, in realta', l' elemento oggettivo del risarcimento e' e rimane il danno biologico. Se da questo si fa astrazione, secondo gli insegnamenti giurisprudenziali, del danno lavorativo reddituale appare evidente che il danno alla persona medico-legalmente valutabile dovrebbe essere il danno all' integrita'. A parere dell' A., l' integrita' non e' sinonimo di validita', anche se ne costituisce il presupposto, per cui nel danno biologico occorre identificare tre figure di danno di competenza medico-legale, che sono il danno all' integrita', il danno alla validita' ed il danno alla validita' incidente di fatto sulla capacita' lavorativo-lucrativa del soggetto. I danni all' integrita' psico-fisica sono rappresentati da quelle menomazioni prive di incidenza funzionale, per cui essi vanno solo descritti e liquidati con criterio equitativo. I dannni alla validita' biologica sono rappresentati dalle menomazioni anatomo-funzionali. Nella valutazione di essi occorre considerare essenzialmente la compromissione funzionale, in rapporto al significato di validita', intesa come capacita' di estrinsecare energie psico-fisiche dirette verso un fine utile non necessariamente produttivo di guadagno. Infine, i danni alla validita' con ripercussione sulla capacita' lavorativo-lucrativa, presuppongono, una volta valutato il danno alla validita', un' indagine diretta ad accertare se effettivamente e concretamente detta capacita' sia compromessa, evitando di indicare percentualmente tale compromissione, che, invece, dovra' essere provata.
C. Cost. 30 giugno 1986, n. 184
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