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176910
IDG890900077
89.09.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vidoni Giorgio
Attualita' sui trapianti: questioni medico-legali
Relazione al convegno di carattere informativo e sociologico sul problema dei trapianti d' organo; XXX Seminario clinico di Colorno e Parma, 6 giugno 1987
Riv. it. med. leg., an. 10 (1988), fasc. 2, pt. 1, pag. 519-527
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300080; D58; D5174
Il trapianto d' organo e' procedimento terapeutico affidabile per la tutela della salute dell' individuo, suo "fondamentale diritto". I limiti oggettivi alla realizzazione di questo diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito sono identificabili anzitutto in una scelta politica sanitaria che, valutando costi e benefici della spesa pubblica in riferimento alle esigenze organizzative di vari settori della sanita', operi a favore di altre primarie necessarie esigenze: scelta politica di cui devono farsi carico con manifesta assunzione di responsabilita' Governo e Parlamento, non il "medico". Altro ostacolo e' rappresentato dal potere di disposizione, rilevante dopo la morte, da parte del soggetto in vita e da quello di disposizione da parte dei congiunti, diritto consuetudinario, peraltro, al quale esigenze pubbliche di vario ordine, oltre a quelle strettamente igieniche e giudiziarie, hanno posto in tempi successivi radicali limitazioni (ad es. riscontro diagnostico disposto per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici). Si esprime parere negativo sulla soluzione adottata dalla XII Commissione del Senato in merito al problema del consenso e si ritiene essenziale che il legislatore sancisca il principio che il diritto consuetudinario di disposizione che spetta ai famigliari ceda il passo al diritto fondamentale alla tutela della salute proprio in ogni individuo. Infine, il principio di corresponsabilizzare i medici dei reparti di degenza nella tutela della salute dei possibili beneficiari del trapianto, adottato dalla stessa Commissione, e' valutato positivamente solo a condizione che il problema del consenso al prelievo sia risolto in termini accettabili per quei medici, chiari, cioe', proceduralmente inequivocabili e non gravanti di fatto esclusivamente sulle loro persone e sulla loro attivita' lavorativa.
art. 3 Cost. art. 413 c.c. l. 15 febbraio 1961, n. 83 C. Cost. 26 luglio 1979, n. 88
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