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| IDG890900077 | |
| 89.09.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vidoni Giorgio
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| Attualita' sui trapianti: questioni medico-legali
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| Relazione al convegno di carattere informativo e sociologico sul
problema dei trapianti d' organo; XXX Seminario clinico di Colorno e
Parma, 6 giugno 1987
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| Riv. it. med. leg., an. 10 (1988), fasc. 2, pt. 1, pag. 519-527
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D300080; D58; D5174
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| Il trapianto d' organo e' procedimento terapeutico affidabile per la
tutela della salute dell' individuo, suo "fondamentale diritto". I
limiti oggettivi alla realizzazione di questo diritto
costituzionalmente riconosciuto e garantito sono identificabili
anzitutto in una scelta politica sanitaria che, valutando costi e
benefici della spesa pubblica in riferimento alle esigenze
organizzative di vari settori della sanita', operi a favore di altre
primarie necessarie esigenze: scelta politica di cui devono farsi
carico con manifesta assunzione di responsabilita' Governo e
Parlamento, non il "medico". Altro ostacolo e' rappresentato dal
potere di disposizione, rilevante dopo la morte, da parte del
soggetto in vita e da quello di disposizione da parte dei congiunti,
diritto consuetudinario, peraltro, al quale esigenze pubbliche di
vario ordine, oltre a quelle strettamente igieniche e giudiziarie,
hanno posto in tempi successivi radicali limitazioni (ad es.
riscontro diagnostico disposto per il controllo della diagnosi o per
il chiarimento di quesiti clinico-scientifici). Si esprime parere
negativo sulla soluzione adottata dalla XII Commissione del Senato in
merito al problema del consenso e si ritiene essenziale che il
legislatore sancisca il principio che il diritto consuetudinario di
disposizione che spetta ai famigliari ceda il passo al diritto
fondamentale alla tutela della salute proprio in ogni individuo.
Infine, il principio di corresponsabilizzare i medici dei reparti di
degenza nella tutela della salute dei possibili beneficiari del
trapianto, adottato dalla stessa Commissione, e' valutato
positivamente solo a condizione che il problema del consenso al
prelievo sia risolto in termini accettabili per quei medici, chiari,
cioe', proceduralmente inequivocabili e non gravanti di fatto
esclusivamente sulle loro persone e sulla loro attivita' lavorativa.
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| art. 3 Cost.
art. 413 c.c.
l. 15 febbraio 1961, n. 83
C. Cost. 26 luglio 1979, n. 88
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