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177224
IDG891100037
89.11.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carbone Sergio M.
La risarcibilita' del danno alle merci ed i criteri della sua limitazione
Dir. maritt., s. 3, an. 90 (1988), fasc. 2, pag. 321-385
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93450; D93466; D93495; D93496; D9373; D30705; D30703
(Sommario: La valutazione "reale ed oggettiva" del danno relativo a perdita o avaria. L' oggettivo riferimento ai valori di mercato dei beni trasportati e l' impiego nella pratica di tale criterio di calcolo. La dichiarazione di valore dei beni trasportati e la deroga al riferimento al loro valore di mercato. Il c.d. valore di mercato della merce trasportata nel luogo e nel momento della sua consegna: i criteri per la sua determinazione ed i problemi relativi alla sua rivalutazione monetaria. Le "economic losses" dipendenti da ritardo: in particolare, le difficolta' ed i limiti relativi alla loro risarcibilita'. La disciplina della risarcibilita' delle "economic losses" nelle Regole di Amburgo; in particolare i criteri limitativi della risarcibilita' del danno relativo a "economic losses" dipendenti da ritardo nelle Regole di Amburgo. La rilevanza delle nozioni di "collo" ed "unita'" ai fini della determinazione del limite della responsabilita' del vettore marittimo. L' impiego ed il significato della nozione di "unita'" ai fini della determinazione della responsabilita' del vettore marittimo. Il ciriterio di limitazione della responsabilita' in funzione del peso della merce trasportata e la precisazione delle modalita' applicative dei criteri limitativi della responsabilita' del vettore marittimo nei trasporti di merci consolidate in containers. I valori di riferimento e di conversione monetaria nel sistema della Convenzione di Bruxelles e nella disciplina delle Regole di Amburgo. La decadenza del vettore dal diritto di limitare la sua responsabilia' nell' originaria disciplina delle Regole dell' Aja. Il superamento delle incertezze interpretative della Convenzione di Bruxelles nella disciplina del Protocollo di Visby e delle Regole di Amburgo: in particolare la consapevolezza dei danni; la temerarieta' dei comportamenti che provocano (insieme alla consapevolezza dei rischi per le merci) la decadenza dal limite del debito del vettore e la riconducibilita' al vettore del comportamento dei suoi dipendenti o preposti)
Conv. Bruxellese 25 agosto 1924 (polizza di carico) art. 423 c. nav.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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