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177236
IDG891100049
89.11.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Migliorino Luigi
Le riserve alla Convenzione sul codice di condotta per le conferenze marittime
Dir. maritt., s. 3, an. 90 (1988), fasc. 3, pag. 664-686
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8130; D8131; D8133; D8134; D83; D831; D93000
(Sommario: La definizione di "compagnia marittima nazionale" e la riserva interpretativa degli Stati membri della CEE, della Norvegia e della Svezia. L' inapplicabilita' della Convenzione alle compagnie non conferenziate: la riserva della Bulgaria. La riserva degli Stati membri della CEE diretta ad escludere il traffico di conferenza "inter se" dal campo di applicazione della Convenzione. L' analoga riserva degli Stati membri dell' OCSE. La riserva degli Stati socialisti e dell' India diretta ad escludere i servizi misti di linea istituiti con accordi intergovernativi dal campo di applicazione della Convenzione. La regola dell' art. 2, par. 4 sulla ripartizione del traffico di conferenza e la riserva del Peru'. La riserva interpretativa dell' art. 3 formulata dagli Stati membri della CEE e dell' OCSE. Le dichiarazioni degli Stati membri della CEE e dell' OCSE sulle compagnie non conferenziate)
art. 52 Tr. CEE reg. CEE 79/954 Conv. Vienna 23 maggio 1969 (diritto di trattati) reg. CEE 86/4055
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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