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177561
IDG890605265
89.06.05265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Orta Marco
Destituzione di diritto nel pubblico impiego: un' occasione mancata dalla Corte Costituzionale
Riv. it. dir. lav., an. 7 (1988), fasc. 4, pt. 1, pag. 472-487
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14315; D14316
La sentenza n. 270/86 della corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalita' dell' art. 85 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (T.U. n. 3/1957), che dispone la destituzione, "escluso il procedimento disciplinare", per l' impiegato incorso in condanna penale per determinati reati. L' automaticita' di tale provvedimento non lascia alcun margine di discrezionalita' alla p.a., che inoltre deve emanarlo anche se la condanna penale si riferisca ad un mero tentativo di reato. I dubbi di costituzionalita' aumentano anche nel raffronto con il rapporto di lavoro privato, dove le garanzie procedurali sono maggiori. Tuttavia, la Corte Costituzionale, pur ribadendo l' esigenza di "adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione" nella tutela della p.a., si e' pronunciata per l' inammissibilita' della questione perche' soltanto il Parlamento "puo' ed e' in grado" di effettuare compiutamente queste valutazioni. Un siffatto tipo di sentenza non e' raro nella giurisprudenza della Corte, ma in questo caso non si prospettava un ventaglio di soluzioni possibili, bensi' solo una pronuncia conseguenziale a quanto affermato in sede di motivazione. L' art. 85 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato andra' modificato, da un lato, riducendo di numero i casi degni della massima sanzione punitiva, dall' altro estendendo le garanzie procedimentali poste dall' art. 84 per la destituzione disciplinare ordinaria.
art. 85 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 29 marzo 1983, n. 93 C. Cost. 19 dicembre 1986, n. 270
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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