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177742
IDG890605446
89.06.05446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bronzini Mario
Diritto commerciale giapponese: le societa'
Riv. dott. comm., an. 37 (1986), fasc. 5, pag. 842-851
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D95441; D95443; D3111; D3121; D3122
Differenza di impostazione della legge giapponese nel concetto di impresa. Questa, anche se societaria, e' un ente al quale i soci partecipano non certo per solo motivo di lucro, ma principalmente per il desiderio di veder sopravvivere e progredire l' organizzazione alla quale partecipano con dedizione. Vi e' una specifica tutela di ordine pubblico da parte delle autorita' amministrative e giudiziali. E' qui esaminata la costituzione delle societa', la fondazione senza nome e le disposizioni in ordine ai termini per l' iscrizione. E' stato considerato l' istituto del "revisore". E' questo un particolare "sindaco" con funzioni di carattere pubblico. Tale e' l' interesse dello Stato alla sana sopravvivenza e gestione delle imprese, che questi ispettori, consulenti, controllori debbono saper individuare con prontezza i difetti di conduzione ed eliminarli con immediatezza. Viene considerata la pratica limitata differenza fra le societa' di capitali e societa' di persone per i motivi inizialmente evidenziati: anche nelle societa' di capitali i gestori sono cosi' "personalizzati" che si "considerano moralmente soci illimitatamente responsabili e per tali motivi agiscono. Vi sono ovviamente le eccezioni nelle imprese di volume internazionale di imponenti dimensioni fermo restando, comunque, il principio della devozione verso l'impresa".
art. 33 codice civile (Giappone) art. 667 codice civile (Giappone) art. 675 codice civile (Giappone)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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