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| IDG890605446 | |
| 89.06.05446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bronzini Mario
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| Diritto commerciale giapponese: le societa'
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| Riv. dott. comm., an. 37 (1986), fasc. 5, pag. 842-851
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D95441; D95443; D3111; D3121; D3122
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| Differenza di impostazione della legge giapponese nel concetto di
impresa. Questa, anche se societaria, e' un ente al quale i soci
partecipano non certo per solo motivo di lucro, ma principalmente per
il desiderio di veder sopravvivere e progredire l' organizzazione
alla quale partecipano con dedizione. Vi e' una specifica tutela di
ordine pubblico da parte delle autorita' amministrative e giudiziali.
E' qui esaminata la costituzione delle societa', la fondazione senza
nome e le disposizioni in ordine ai termini per l' iscrizione. E'
stato considerato l' istituto del "revisore". E' questo un
particolare "sindaco" con funzioni di carattere pubblico. Tale e' l'
interesse dello Stato alla sana sopravvivenza e gestione delle
imprese, che questi ispettori, consulenti, controllori debbono saper
individuare con prontezza i difetti di conduzione ed eliminarli con
immediatezza. Viene considerata la pratica limitata differenza fra le
societa' di capitali e societa' di persone per i motivi inizialmente
evidenziati: anche nelle societa' di capitali i gestori sono cosi'
"personalizzati" che si "considerano moralmente soci illimitatamente
responsabili e per tali motivi agiscono. Vi sono ovviamente le
eccezioni nelle imprese di volume internazionale di imponenti
dimensioni fermo restando, comunque, il principio della devozione
verso l'impresa".
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| art. 33 codice civile (Giappone)
art. 667 codice civile (Giappone)
art. 675 codice civile (Giappone)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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