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| IDG890605456 | |
| 89.06.05456 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rutigliano Michele
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| L' utile da negoziazione in cambi delle banche (pt. II)
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| Riv. dott. comm., an. 38 (1987), fasc. 1, pag. 40-80
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18116; D18124; D87004; D23063
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| Tenuto conto dei vincoli pubblici alla gestione valutaria delle
banche e delle istruzioni impartite dalla Banca d' Italia circa le
modalita' di rilevazione del risultato economico della gestione in
cambi, la rimanenza di valute non e' alimentata soltanto dalle
posizioni a pronti esposte a rischio di cambio, il che rende non
pienamente soddisfacente la rivalutazione di fine esercizio sulla
base del cambio a pronti di mercato. La proposta di Direttiva
comunitaria concernente i conti annuali delle banche e degli altri
istituti finanziari contiene solo pochi, sintetici principi, e non
sempre condivisibili. In particolare e' discutibile l' idea di
adottare il cambio a pronti per la rivalutazione di fine esercizio
dei cambi a termine e la possibilita' di non rilevare in conto
economico gli utili stimati sulle posizioni a termine in essere a
fine esercizio. Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle
differenze di cambio, sarebbe ingiustificata l' applicazione da parte
del Fisco all' intera intermediazione in valuta delle banche del
principio secondo cui sono da recuperare a tassazione le svalutazioni
di attivita' e le rivalutazioni di passivita' prima dell' estinzione
dei rapporti. Il Fisco dovrebbe piuttosto accertare, eventualmente,
l' entita' delle perdite stimate, la cui indeducibilita' sarebbe
accettabile da un punto di vista tecnico-economico, e d' altra parte
comporterebbe soltanto una diversa distribuzione nel tempo dell'
imposta, senza alterarne l' ammontare.
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| art. 9 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 74 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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