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| IDG890605467 | |
| 89.06.05467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ripamonti Vittorino
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| La fusione tra apportante e concentrataria comporta la tassazione
della plusvalenza di conferimento?
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| Riv. dott. comm., an. 38 (1987), fasc. 2, pag. 337-342
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3125; D23076
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| La disposizione fiscale dell' art. 34 della l. 2 dicembre 1975, n.
75, che prevede la sospensione della tassazione della plusvalenza da
conferimento, e' stata ispirata da propositi di politica economica.
In effetti il provvedimento, rimasto in vigore fino al 31 dicembre
1980, ha eliminato un ostacolo che si frapponeva a processi di
razionalizzazione ritenuti vantaggiosi per l' economia del Paese.
Cio' che la legge ha a suo tempo concesso per facilitare scorpori
effettuati, non puo' essere riposto in discussione oggi se le nuove
esigenze delle aziende, in presenza di situazioni diverse, dovessero
consigliare di concentrare attivita' precedentemente divise. Il
Ministero si e' espresso in diverse circostanze riguardo alle fusioni
che coinvolgono o la societa' conferente o la societa' conferitoria,
mai pero' ha trattato il caso della fusione tra le due. L' A. e'
convinto che, ricorrendo quest' ultima ipotesi, non si renderebbe
realizzata alcuna delle condizioni che farebbero scattare l'
imposizione. In effetti la fusione non comporterebbe ne' il realizzo
della plusvalenza, ne' la distribuzione della stessa. Anche la
lettura dell' art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598, attualmente
in vigore, cosi' come dell' art. 123 del nuovo testo unico, depongono
per la continuazione del beneficio della sospensione d' imposta sulla
plusvalenza da scorporo in caso di successiva fusione dell'
apportante con la concentrataria.
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| art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
art. 34 l. 2 dicembre 1975, n. 576
art. 10 l. 16 dicembre 1977, n. 904
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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