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177763
IDG890605467
89.06.05467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ripamonti Vittorino
La fusione tra apportante e concentrataria comporta la tassazione della plusvalenza di conferimento?
Riv. dott. comm., an. 38 (1987), fasc. 2, pag. 337-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3125; D23076
La disposizione fiscale dell' art. 34 della l. 2 dicembre 1975, n. 75, che prevede la sospensione della tassazione della plusvalenza da conferimento, e' stata ispirata da propositi di politica economica. In effetti il provvedimento, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1980, ha eliminato un ostacolo che si frapponeva a processi di razionalizzazione ritenuti vantaggiosi per l' economia del Paese. Cio' che la legge ha a suo tempo concesso per facilitare scorpori effettuati, non puo' essere riposto in discussione oggi se le nuove esigenze delle aziende, in presenza di situazioni diverse, dovessero consigliare di concentrare attivita' precedentemente divise. Il Ministero si e' espresso in diverse circostanze riguardo alle fusioni che coinvolgono o la societa' conferente o la societa' conferitoria, mai pero' ha trattato il caso della fusione tra le due. L' A. e' convinto che, ricorrendo quest' ultima ipotesi, non si renderebbe realizzata alcuna delle condizioni che farebbero scattare l' imposizione. In effetti la fusione non comporterebbe ne' il realizzo della plusvalenza, ne' la distribuzione della stessa. Anche la lettura dell' art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598, attualmente in vigore, cosi' come dell' art. 123 del nuovo testo unico, depongono per la continuazione del beneficio della sospensione d' imposta sulla plusvalenza da scorporo in caso di successiva fusione dell' apportante con la concentrataria.
art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 34 l. 2 dicembre 1975, n. 576 art. 10 l. 16 dicembre 1977, n. 904
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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