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| IDG890605516 | |
| 89.06.05516 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Troyer luca
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| Il segreto professionale dei Dottori commercialisti
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| Relazione al convegno regionale di studio sui problemi professionali,
Pavia, 12 marzo 1988
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| Riv. dott. comm., an. 39 (1988), fasc. 4, pag. 714-735
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9610; D966; D9693; D6043
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| La l. 5 dicembre 1987, n. 507, ha esteso il diritto di astenersi dal
testimoniare per motivi di segreto professionale anche ai dottori
commercialisti. A seguito dell' entrata in vigore di tale legge il
dottore commercialista, citato come testimone nell' ambito di un
procedimento civile o penale, puo' rifiutarsi di deporre su cio' che
gli e' giunto a conoscenza o gli e' stato confidato per ragione della
propria professione senza incorrere nel reato di "Rifiuto di uffici
legalmente dovuti" (art. 366 comma 3 c.p.p.) ovvero di "Falsa
testimonianza" (art. 372 c.p.). La legge 507 del 1987 ha reso
applicabile alla categoria dei dottori commercialisti anche la
disciplina dell' art. 342 c.p.p., per il quale il professionista ha
il dovere di esibire all' autorita' giudiziaria che ne faccia
richiesta, atti, documenti e cose esistenti presso di esso per
ragione della sua professione e tuttavia puo' rifiutarsi, opponendo
per iscritto l' esistenza di un segreto professionale: salva la
possibilita' per il magistrato di ordinare ugualmente l' esibizione.
Le suddette disposizioni non sembrano applicabili, se non in via di
ipotetica analogia, a quelle norme disciplinanti l' accertamento
tributario che realizzano la possibilita' di una violazione del
segreto professionale: in particolare l' art. 51 comma 2 n. 3 d.p.r.
26 ottobre 1972, n. 633 relativo all' invio di questionari ai
soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, nonche' l' art.
52 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all' accesso
presso gli studi professionali ad opera della Polizia Tributaria.
Cio' non di meno, esiste la possibilita' in determinate condizioni di
rifiutare l' invio di questionari e l' esibizione degli atti e dei
documenti, senza incorrere in gravi conseguenze.
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| d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067
d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1068
art. 51 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 52 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
l. 7 agosto 1982, n. 516
art. 342 c.p.p.
art. 366 comma 3 c.p.p.
art. 372 c.p.
l. 5 dicembre 1987, n. 507
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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