Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


177812
IDG890605516
89.06.05516 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Troyer luca
Il segreto professionale dei Dottori commercialisti
Relazione al convegno regionale di studio sui problemi professionali, Pavia, 12 marzo 1988
Riv. dott. comm., an. 39 (1988), fasc. 4, pag. 714-735
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9610; D966; D9693; D6043
La l. 5 dicembre 1987, n. 507, ha esteso il diritto di astenersi dal testimoniare per motivi di segreto professionale anche ai dottori commercialisti. A seguito dell' entrata in vigore di tale legge il dottore commercialista, citato come testimone nell' ambito di un procedimento civile o penale, puo' rifiutarsi di deporre su cio' che gli e' giunto a conoscenza o gli e' stato confidato per ragione della propria professione senza incorrere nel reato di "Rifiuto di uffici legalmente dovuti" (art. 366 comma 3 c.p.p.) ovvero di "Falsa testimonianza" (art. 372 c.p.). La legge 507 del 1987 ha reso applicabile alla categoria dei dottori commercialisti anche la disciplina dell' art. 342 c.p.p., per il quale il professionista ha il dovere di esibire all' autorita' giudiziaria che ne faccia richiesta, atti, documenti e cose esistenti presso di esso per ragione della sua professione e tuttavia puo' rifiutarsi, opponendo per iscritto l' esistenza di un segreto professionale: salva la possibilita' per il magistrato di ordinare ugualmente l' esibizione. Le suddette disposizioni non sembrano applicabili, se non in via di ipotetica analogia, a quelle norme disciplinanti l' accertamento tributario che realizzano la possibilita' di una violazione del segreto professionale: in particolare l' art. 51 comma 2 n. 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 relativo all' invio di questionari ai soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, nonche' l' art. 52 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all' accesso presso gli studi professionali ad opera della Polizia Tributaria. Cio' non di meno, esiste la possibilita' in determinate condizioni di rifiutare l' invio di questionari e l' esibizione degli atti e dei documenti, senza incorrere in gravi conseguenze.
d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067 d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1068 art. 51 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 52 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 342 c.p.p. art. 366 comma 3 c.p.p. art. 372 c.p. l. 5 dicembre 1987, n. 507
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati