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Documento


177925
IDG890605640
89.06.05640 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciauri Alessandra
Interruzione della trasmissione televisiva del film con spots pubblicitari e tutela del diritto d' autore
Nota a Trib. Roma 20 febbraio 1987
Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 781-789
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311321; D31133; D18323
Franco Zeffirelli conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma la S.r.l. Roma 2 e il Consorzio Canale 5, responsabili di avere teletrasmesso il film "La bisbetica domata" (di cui Zeffirelli e' coautore e sceneggiatore), la cui proiezione era avvenuta con l' inserimento di numerosi messaggi pubblicitari, che avevano determinato la deformazione dell' opera nella versione originale, arrecando in tal modo pregiudizio all' onore ed alla reputazione dell' autore ai sensi dell' art. 20 l. 22 aprile 1941, n. 633. L' istante chiedeva che, accertata la lesione del diritto morale d' autore, fosse inibito ai convenuti l' ulteriore diffusione del suddetto film, quanto meno nella versione "deformata" dalle inserzioni pubblicitarie. Il Tribunale rigettava la domanda dell' attore, ritenendo insussistente la dedotta violazione dell' art. 20, l. 633/1941. Si arguisce pertanto che al fine di poter stabilire se dalle interruzioni pubblicitarie derivino realmente i lamentati effetti pregiudizievoli, e' necessario condurre un' analisi approfondita caso per caso: nella fattispecie, a parere del giudicante, le interruzioni dovute agli "spots" non configurerebbero alcuno svilimento estetico dell' opera di Zeffirelli. Inoltre, quando un' opera nasce per essere proiettata in una sala cinematografica, l' autore e' pienamente consapevole che il proprio onore e' inscindibilmente legato a tale comunicazione e, configurandosi la trasposizione televisiva una forma di comunicazione deteriore dell' opera stessa, maggiormente risultano ad essa estranee le inserzioni pubblicitarie le quali, tra l' altro, rappresentano una insostituibile fonte di finanziamento dei networks privati; l' onore e la reputazione dell' autore sono pertanto insensibili al messaggio pubblicitario, di cui e' notoria l' alterita'. Consapevole di tutto cio' ed avendo prestato consenso affinchè la propria opera venga teletrasmessa, l' autore non potra', successivamente, dolersi del modo in cui l' opera viene offerta al "grande pubblico" mediante la telecomunicazione.
art. 20 l. 22 aprile 1941, n. 633
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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