| Franco Zeffirelli conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma
la S.r.l. Roma 2 e il Consorzio Canale 5, responsabili di avere
teletrasmesso il film "La bisbetica domata" (di cui Zeffirelli e'
coautore e sceneggiatore), la cui proiezione era avvenuta con l'
inserimento di numerosi messaggi pubblicitari, che avevano
determinato la deformazione dell' opera nella versione originale,
arrecando in tal modo pregiudizio all' onore ed alla reputazione
dell' autore ai sensi dell' art. 20 l. 22 aprile 1941, n. 633. L'
istante chiedeva che, accertata la lesione del diritto morale d'
autore, fosse inibito ai convenuti l' ulteriore diffusione del
suddetto film, quanto meno nella versione "deformata" dalle
inserzioni pubblicitarie. Il Tribunale rigettava la domanda dell'
attore, ritenendo insussistente la dedotta violazione dell' art. 20,
l. 633/1941. Si arguisce pertanto che al fine di poter stabilire se
dalle interruzioni pubblicitarie derivino realmente i lamentati
effetti pregiudizievoli, e' necessario condurre un' analisi
approfondita caso per caso: nella fattispecie, a parere del
giudicante, le interruzioni dovute agli "spots" non configurerebbero
alcuno svilimento estetico dell' opera di Zeffirelli. Inoltre, quando
un' opera nasce per essere proiettata in una sala cinematografica, l'
autore e' pienamente consapevole che il proprio onore e'
inscindibilmente legato a tale comunicazione e, configurandosi la
trasposizione televisiva una forma di comunicazione deteriore dell'
opera stessa, maggiormente risultano ad essa estranee le inserzioni
pubblicitarie le quali, tra l' altro, rappresentano una
insostituibile fonte di finanziamento dei networks privati; l' onore
e la reputazione dell' autore sono pertanto insensibili al messaggio
pubblicitario, di cui e' notoria l' alterita'. Consapevole di tutto
cio' ed avendo prestato consenso affinchè la propria opera venga
teletrasmessa, l' autore non potra', successivamente, dolersi del
modo in cui l' opera viene offerta al "grande pubblico" mediante la
telecomunicazione.
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