Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


177926
IDG890605641
89.06.05641 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marengo Roberto
Societa' e sindaci-arbitri: validita' della clausola compromissoria
Nota a Trib. Monza 11 novembre 1986
Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 790-795
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4461; D44622
Contrariamente a quanto affermato nella specie dal Tribunale di Monza, deve essere considerata valida la clausola compromissoria che demandi la decisione di una controversia, insorta tra la societa' e il socio, al collegio dei sindaci in qualita' di collegio arbitrale. Tale conclusione, non puo' essere negata richiamando il principio di imparzialita' cui deve essere informata l' attivita' degli arbitri: proprio l' imparzialita', infatti, e' presupposto delle funzioni attribuite al collegio dei sindaci, cosicche' quest' ultimo appare imparziale per definizione. Ne e' prova la circostanza che funzione peculiare del collegio sindacale e' quella di tutelare non soltanto gli interessi della societa', ma anche quelli dei soci e dei terzi, il che, peraltro, esclude che i sindaci, soci o non soci, abbiano interesse, funzionale o personale, alla risoluzione di qualsiasi contoversia che coinvolga la societa', solo ed esclusivamente perche' organi di essa.
art. 808 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati