| Contrariamente a quanto affermato nella specie dal Tribunale di
Monza, deve essere considerata valida la clausola compromissoria che
demandi la decisione di una controversia, insorta tra la societa' e
il socio, al collegio dei sindaci in qualita' di collegio arbitrale.
Tale conclusione, non puo' essere negata richiamando il principio di
imparzialita' cui deve essere informata l' attivita' degli arbitri:
proprio l' imparzialita', infatti, e' presupposto delle funzioni
attribuite al collegio dei sindaci, cosicche' quest' ultimo appare
imparziale per definizione. Ne e' prova la circostanza che funzione
peculiare del collegio sindacale e' quella di tutelare non soltanto
gli interessi della societa', ma anche quelli dei soci e dei terzi,
il che, peraltro, esclude che i sindaci, soci o non soci, abbiano
interesse, funzionale o personale, alla risoluzione di qualsiasi
contoversia che coinvolga la societa', solo ed esclusivamente perche'
organi di essa.
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