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177938
IDG890605656
89.06.05656 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vidiri Guido
Sul concorso-conflitto tra contratti collettivi di diverso livello e sull' ambito applicativo dell' art. 36 Cost.
Nota a Pret. Caglia Messapico 11 febbraio 1988
Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 6, pt. 1, pag. 991-996
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7128; D7440; D0420
Esposte brevemente le diverse teorie (sopravvenienza temporale, "favor" del lavoratore, mandato ascendente, mandato discendente) seguite dalla dottrina sul concorso-conflitto tra regolamentazioni collettive di diverso livello, l' A. -in linea con un recente indirizzo della Suprema Corte (Cass. 12 luglio 1986, n. 4517) e nel solco dell' ottica privatistica sulla quale la giurisprudenza si e' attestata in materia di contrattazione collettiva- riconosce nella soluzione delle antinomie tra contratti di diverso livello un ruolo determinante al contenuto degli statuti delle organizzazioni sindacali. Se infatti -afferma l' A.- si considera che il lavoratore conferisce al sindacato, all' atto della sua iscrizione, un potere di rappresentanza dei suoi interessi e se contestualmente si osserva che in tale momento lo stesso lavoratore finisce per accettare dell' organizzazione sindacale gli obiettivi, gli scopi, le opzioni ideologiche e le modalita' del suo operare, elementi tutti questi enunciati e definiti nel relativo statuto, non puo' non derivarne una decisiva rilevanza del contenuto di tale statuto nella soluzione delle interferenze tra fonti collettive. Ne consegue che, rinvenendosi negli statuti delle maggiori Confederazioni clausole improntate a modelli organizzativi incentrati su una preminenza delle strutture nazionali su quelle decentrate, finiscono per risultare privilegiate -proprio in ossequio alla volonta' sottesa all' atto di adesione del sindacato- soluzioni dirette a riconoscere ai contratti collettivi nazionali una supremazia su quelli di livello inferiore. In relazione alla seconda tematica attinente all' ambito applicativo dell' art. 36 Cost. l' A., dopo aver ricordato che una violazione di tale precetto puo' configurarsi anche in presenza di una regolamentazione collettiva e dopo avere evidenziato i poteri attribuiti al giudice in materia di determinazione della giusta retribuzione, sottolinea come il devolvere all' organo giudiziario siffatti poteri provoca "un processo di involuzione nei confronti dell' autonomia collettiva", sottraendo alla contrattazione collettiva un settore, quello della regolamentazione dei profili economici dei rapporti lavorativi, che ne costituisce uno dei piu' qualificanti obiettivi.
art. 36 Cost. art. 39 Cost. art. 2099 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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