| Esposte brevemente le diverse teorie (sopravvenienza temporale,
"favor" del lavoratore, mandato ascendente, mandato discendente)
seguite dalla dottrina sul concorso-conflitto tra regolamentazioni
collettive di diverso livello, l' A. -in linea con un recente
indirizzo della Suprema Corte (Cass. 12 luglio 1986, n. 4517) e nel
solco dell' ottica privatistica sulla quale la giurisprudenza si e'
attestata in materia di contrattazione collettiva- riconosce nella
soluzione delle antinomie tra contratti di diverso livello un ruolo
determinante al contenuto degli statuti delle organizzazioni
sindacali. Se infatti -afferma l' A.- si considera che il lavoratore
conferisce al sindacato, all' atto della sua iscrizione, un potere di
rappresentanza dei suoi interessi e se contestualmente si osserva che
in tale momento lo stesso lavoratore finisce per accettare dell'
organizzazione sindacale gli obiettivi, gli scopi, le opzioni
ideologiche e le modalita' del suo operare, elementi tutti questi
enunciati e definiti nel relativo statuto, non puo' non derivarne una
decisiva rilevanza del contenuto di tale statuto nella soluzione
delle interferenze tra fonti collettive. Ne consegue che,
rinvenendosi negli statuti delle maggiori Confederazioni clausole
improntate a modelli organizzativi incentrati su una preminenza delle
strutture nazionali su quelle decentrate, finiscono per risultare
privilegiate -proprio in ossequio alla volonta' sottesa all' atto di
adesione del sindacato- soluzioni dirette a riconoscere ai contratti
collettivi nazionali una supremazia su quelli di livello inferiore.
In relazione alla seconda tematica attinente all' ambito applicativo
dell' art. 36 Cost. l' A., dopo aver ricordato che una violazione di
tale precetto puo' configurarsi anche in presenza di una
regolamentazione collettiva e dopo avere evidenziato i poteri
attribuiti al giudice in materia di determinazione della giusta
retribuzione, sottolinea come il devolvere all' organo giudiziario
siffatti poteri provoca "un processo di involuzione nei confronti
dell' autonomia collettiva", sottraendo alla contrattazione
collettiva un settore, quello della regolamentazione dei profili
economici dei rapporti lavorativi, che ne costituisce uno dei piu'
qualificanti obiettivi.
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