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177946
IDG890605664
89.06.05664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costa Francesco Paolo
Sbarco di amministrazione: perpetrazione di incongruenze
Nota a Trib. Genova 15 maggio 1986
Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 6, pt. 1, pag. 1041-1044
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93433
Con riferimento allo sbarco di merci a seguito di trasporto marittimo, il Tribunale di Genova distingue l' ipotesi dello sbarco di amministrazione dalla sbarco d' ufficio. Questa acquisizione costituisce un progresso rispetto alla giurisprudenza precedente. Il commentatore plaude alla predetta distinzione perche' conforme all' art. 454 c. nav. Rileva pero' che gli sviluppi del ragionamento condotto in sentenza non sono coerenti con le premesse. Dapprima infatti la sentenza afferma, in conformita' ai principi generali, che il vettore e' obbligato nei confronti del destinatario fino alla riconsegna delle merci. Dipoi consente al vettore medesimo di fornire prova liberatoria in ordine a danni verificatisi nel periodo successivo all' affidamento delle merci ad impresa di sbarco. Tale affidamento permette di liberare la nave. Esso si risolve in definitiva in un vantaggio per il vettore stesso. Inoltre la giurisprudenza correttamente configura il contratto di deposito presso l' impresa di sbarco come contratto subordinato al trasporto, all' interno del quale si va ad inserire, perseguendo il medesimo risultato finale e senza alterare l' obbligazione originale di riconsegna delle merci. Ma poi si ammette il vettore a dar prova contraria, con pregiudizio degli aventi diritto alle merci, che subiscono gli effetti negativi di stipulazioni "inter alios acte". Gli esiti giurisprudenziali hanno influenzato anche la Convenzione di Amburgo del 1978, che nei principi ispiratori tutela viceversa gli utenti del servizio di trasporto nei confronti di chi imprenditorialmente organizza e controlla tale servizio. Questa incongruenza, riprodotta a livello di normativa uniforme puo' rappresentare un pericolo per il progresso di delicati equilibri nei traffici internazionali.
art. 454 c. nav.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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