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| IDG890605664 | |
| 89.06.05664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Costa Francesco Paolo
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| Sbarco di amministrazione: perpetrazione di incongruenze
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| Nota a Trib. Genova 15 maggio 1986
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| Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 6, pt. 1, pag. 1041-1044
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D93433
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| Con riferimento allo sbarco di merci a seguito di trasporto
marittimo, il Tribunale di Genova distingue l' ipotesi dello sbarco
di amministrazione dalla sbarco d' ufficio. Questa acquisizione
costituisce un progresso rispetto alla giurisprudenza precedente. Il
commentatore plaude alla predetta distinzione perche' conforme all'
art. 454 c. nav. Rileva pero' che gli sviluppi del ragionamento
condotto in sentenza non sono coerenti con le premesse. Dapprima
infatti la sentenza afferma, in conformita' ai principi generali, che
il vettore e' obbligato nei confronti del destinatario fino alla
riconsegna delle merci. Dipoi consente al vettore medesimo di fornire
prova liberatoria in ordine a danni verificatisi nel periodo
successivo all' affidamento delle merci ad impresa di sbarco. Tale
affidamento permette di liberare la nave. Esso si risolve in
definitiva in un vantaggio per il vettore stesso. Inoltre la
giurisprudenza correttamente configura il contratto di deposito
presso l' impresa di sbarco come contratto subordinato al trasporto,
all' interno del quale si va ad inserire, perseguendo il medesimo
risultato finale e senza alterare l' obbligazione originale di
riconsegna delle merci. Ma poi si ammette il vettore a dar prova
contraria, con pregiudizio degli aventi diritto alle merci, che
subiscono gli effetti negativi di stipulazioni "inter alios acte".
Gli esiti giurisprudenziali hanno influenzato anche la Convenzione di
Amburgo del 1978, che nei principi ispiratori tutela viceversa gli
utenti del servizio di trasporto nei confronti di chi
imprenditorialmente organizza e controlla tale servizio. Questa
incongruenza, riprodotta a livello di normativa uniforme puo'
rappresentare un pericolo per il progresso di delicati equilibri nei
traffici internazionali.
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| art. 454 c. nav.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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