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178088
IDG890605884
89.06.05884 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Briganti Ernesto
Garanzie personali atipiche
Relazione al convegno nazionale organizzato dal Comitato notarile regionale della Campania sul tema: "Rapporti atipici nell' esperienza negoziale", Napoli, 29-30 maggio 1987
Banca borsa tit. cred., an. 51 (1988), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 573-610
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3068
(Sommario: Evoluzione delle garanzie personali tipiche e atipiche nella recente esperienza negoziale. Crescente sensibilita' nei confronti del problema dell' ammissibilita' di garanzie personali non riconducibili al modello fideiussorio. Tendenza -che si rivela fuorviante- ad utilizzare la contrapposizione tra garanzie accessorie e garanzie autonome per risolvere i problemi di qualificazione dei tipi legali e sociali di garanzie personali. Verifica del carattere accessorio della garanzia peculiarmente fideiussoria, anche in considerazione delle sensibili attenuazioni previste nello stesso sistema normativo. Individuazione di una pluralita' di modelli negoziali tipici e atipici diretti a svolgere, con vario grado di intensita', funzione di garanzia. L' esempio (accanto alla fideiussione e alla promessa) della figura tradizionalmente qualificata come "fideiussio indemnitatis". Diffusione della clausola detta di "pagamento a prima richiesta e senza eccezioni", caratteristica del "contratto autonomo di garanzia" e dei "performance bonds" (o "garanzie di buona esecuzione"). La clausola, staccando la garanzia dal rapporto principale, tutela il creditore anche contro i rischi "atipici". Presenza costante della clausola non soltanto negli schemi delle "cauzioni fideiussorie", ma anche nei formulari delle fideiussioni bancarie "attive"; incertezze, in quest' ultimo caso, sulla sua validita'. Estensione della garanzia e clausola "omnibus" dei moduli bancari. Problematica della compatibilita' con il nostro sistema del modo di determinazione dell' obbligo del fideiussore. Necessita' di individuare un efficace "indice di determinabilita'", senza compromettere la funzionalita' della garanzia. Affermazione di nuove forme di garanzie personali, caratterizzate dalla presenza di "piu' pregnanti contenuti obbligatori". Diffusione e utilizzazione delle cc.dd. "lettres de patronage" nella prassi bancaria e finanziaria. Tendenza generalizzata a forzare questo strumento molto duttile di garanzia in un limitante procedimento di tipizzazione)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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