Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


178210
IDG890905668
89.09.05668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Massimo Luigi
L' art. 75 e l' art. 80 legge stupefacenti in una evolutiva sentenza dei giudici di merito
Nota a Trib. Roma 27 novembre 1987
Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 6, pt. 2, pag. 1061-1068
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
La diffusione della tossicodipendenza non deve essere di ostacolo ad una equilibrata applicazione della l. 685/75 (c.d. legge stupefacenti). In tema di valutazione probatoria della sussistenza di una associazione per delinquere ex art. 75 legge stupefacenti occorre riscontrare la sussistente pericolosita' sociale della condotta, in altre parole di una effettiva potenzialita' lesiva dei beni presi in considerazione dalla predetta norma, la quale, a differenza dell' art. 416 c.p., tutela non solo l' ordine pubblico ma anche la salute pubblica. Di conseguenza la concreta potenzialita' offensiva con riferimento all' art. 75 legge stupefacenti dovra' essere constatata con maggior rigore rispetto all' art. 416 c.p., in base ad elementi indentificatori quali la frequenza dei delitti, la ripartizione dei ruoli, la sussistenza di ingenti capitali, ecc. Quanto all' analisi dell' art. 80 e' interessante il caso di dubbio sulla destinazione ad uso personale della droga. L' incertezza sulla sussistenza di questo elemento giustifica l' assoluzione con formula dubitativa non perche' sussista il dubbio sulla causa di giustificazione rappresentata dall' art. 80, ma in applicazione ai principi generali del diritto con riferimento al dubbio sulla sussistenza di uno degli elementi della fattispecie di cui all' art. 72 legge stupefacenti (la destinazione ad uso personale, appunto).
art. 72 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 75 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 416 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati