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| IDG890905668 | |
| 89.09.05668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrante Massimo Luigi
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| L' art. 75 e l' art. 80 legge stupefacenti in una evolutiva sentenza
dei giudici di merito
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| Nota a Trib. Roma 27 novembre 1987
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| Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 6, pt. 2, pag. 1061-1068
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51414
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| La diffusione della tossicodipendenza non deve essere di ostacolo ad
una equilibrata applicazione della l. 685/75 (c.d. legge
stupefacenti). In tema di valutazione probatoria della sussistenza di
una associazione per delinquere ex art. 75 legge stupefacenti occorre
riscontrare la sussistente pericolosita' sociale della condotta, in
altre parole di una effettiva potenzialita' lesiva dei beni presi in
considerazione dalla predetta norma, la quale, a differenza dell'
art. 416 c.p., tutela non solo l' ordine pubblico ma anche la salute
pubblica. Di conseguenza la concreta potenzialita' offensiva con
riferimento all' art. 75 legge stupefacenti dovra' essere constatata
con maggior rigore rispetto all' art. 416 c.p., in base ad elementi
indentificatori quali la frequenza dei delitti, la ripartizione dei
ruoli, la sussistenza di ingenti capitali, ecc. Quanto all' analisi
dell' art. 80 e' interessante il caso di dubbio sulla destinazione ad
uso personale della droga. L' incertezza sulla sussistenza di questo
elemento giustifica l' assoluzione con formula dubitativa non perche'
sussista il dubbio sulla causa di giustificazione rappresentata dall'
art. 80, ma in applicazione ai principi generali del diritto con
riferimento al dubbio sulla sussistenza di uno degli elementi della
fattispecie di cui all' art. 72 legge stupefacenti (la destinazione
ad uso personale, appunto).
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| art. 72 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 75 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 416 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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