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| IDG890905669 | |
| 89.09.05669 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zannotti Roberto
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| Circostanze ed effetto speciale e reati commessi prima della legge 31
luglio 1984, n. 400
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| Nota a Trib. Roma 29 ottobre 1987
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| Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 6, pt. 2, pag. 1071-1074
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5001; D5012; D50122; D51121
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| La nota esamina la possibilita' di applicare ad un reato posto in
essere prima dell' entrata in vigore della l. 31 luglio 1984, n. 400
la nuova disciplina delle circostanze ad effetto speciale, contenuta
nell' art. 5 della legge stessa. Premesso che la categoria delle
circostanze ad effetto speciale era gia' conosciuta dall'
ordinamento, nella nota si affronta la questione se, in un caso del
genere, possa trovare operativita' la disciplina dell' art. 2 c.p.,
con l' applicazione del trattamento piu' favorevole, oppure se,
trattandosi di norma interpretativa, come affermato nella
giurisprudenza, non si possa far luogo alla tematica della
successione di leggi penali nel tempo. Da un' analisi delle
conseguenze che, sul piano sanzionatorio, discendono dall'
applicazione dell' art. 5 l. 400 del 1984 anche a fattispecie
commesse in precedenza, si e' constatato che tale norma non puo'
definirsi interpretativa. Essa infatti ha mutato la disciplina di
alcune circostanze in origine non autonome e ad efficacia comune, le
quali sono rientrate nella categoria delle circostanze ad effetto
speciale cosicche' in alcuni casi, applicando la nuova disciplina, al
reo verrebbe riservato un trattamento piu' sfavorevole rispetto alla
disciplina in vigore al momento del fatto. Quindi non essendo l' art.
5 una norma interpretativa, la disciplina cui fare ricorso e' quella
dell' art. 2 comma 3 c.p., e a nulla rilevando il termine differito
di entrata in vigore contenuto nell' art. 12 l. 400 del 1984. Tale
termine infatti e' stato posto dal legislatore esclusivamente per
motivi di organizzazione giudiziaria.
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| art. 5 l. 31 luglio 1984, n. 400
art. 2 c.p.
art. 61 n. 2 c.p.
art. 61 n. 10 c.p.
art. 341 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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